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058U0658

IT - DPR

058U0658

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 maggio 1958 n. 658)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di: "ragioneria applicata alle aziende pubbliche". Art. 41. - Il primo comma e' cosi' modificato: "Lo studente non puo' presentarsi agli esami di "matematica finanziaria" ne' agli esami di "statistica" se non ha superato l'esame di "matematica generale"; ne' agli esami di "scienza delle finanze" e "diritto finanziario", di "storia economica", di "politica economica e finanziaria" e di "economia e politica agraria" se non ha prima superato, quelli di "economia politica"; ne' agli esami di "politica economica e finanziaria" se non ha superato quello di "scienza delle finanze"; ne' agli esami di "tecnica bancaria e professionale" e di "tecnica industriale e commerciale" se prima non ha superato quello di "ragioneria generale ed applicata", ne' agli esami di "diritto commerciale" e di "diritto del lavoro" se non ha superato gli esami di "istituzioni di diritto privato" e di "istituzioni di diritto pubblico". Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di: "storia della letteratura latina medioevale ed umanistica". Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "storia della letteratura latina medioevale ed umanistica". Art. 78. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: "Radioattivita'"; "Meccanica statistica"; "Fisica dei solidi"; "Meccanica superiore". Art. 80. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche e' aggiunto quello di "meccanica superiore". Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e' aggiunto quello di "meccanica superiore". Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana". Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana". Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana". Art. 108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di: "biochimica applicata" e "scienza dell'alimentazione". Art. 109. - E' Aggiunto il seguente comma: "Gli esami delle materie di anatomia umana, fisiologia generale e chimica biologica devono precedere quelli di farmacologia". Art. 205. - Al corso di specializzazione annesso alla Facolta' di magistero costituito degli insegnamenti per le lingue francese, inglese e tedesca e' aggiunto quello per la lingua spagnola con il seguente ordinamento: 4) per la lingua spagnola: 1) storia della lingua spagnola e interpretazione di testi; 2) esercitazioni pratiche di lingua, con particolare riguardo alla sintassi e allo stile spagnolo; 3) un corso di lingua e letteratura spagnola della Facolta' di magistero che stabilira' la Facolta' stessa. L'insegnamento di ciascuna disciplina sara' integrato da esercitazioni, anche presso scuole pubbliche, e da lettura di testi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 maggio 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 255. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di: "ragioneria applicata alle aziende pubbliche".
Art. 41. - Il primo comma e' cosi' modificato: "Lo studente non puo' presentarsi agli esami di "matematica finanziaria" ne' agli esami di "statistica" se non ha superato l'esame di "matematica generale"; ne' agli esami di "scienza delle finanze" e "diritto finanziario", di "storia economica", di "politica economica e finanziaria" e di "economia e politica agraria" se non ha prima superato, quelli di "economia politica"; ne' agli esami di "politica economica e finanziaria" se non ha superato quello di "scienza delle finanze"; ne' agli esami di "tecnica bancaria e professionale" e di "tecnica industriale e commerciale" se prima non ha superato quello di "ragioneria generale ed applicata", ne' agli esami di "diritto commerciale" e di "diritto del lavoro" se non ha superato gli esami di "istituzioni di diritto privato" e di "istituzioni di diritto pubblico".
Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di: "storia della letteratura latina medioevale ed umanistica".
Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "storia della letteratura latina medioevale ed umanistica".
Art. 78. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:
"Radioattivita'";
"Meccanica statistica";
"Fisica dei solidi";
"Meccanica superiore".
Art. 80. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche e' aggiunto quello di "meccanica superiore".
Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e' aggiunto quello di "meccanica superiore".
Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana".
Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana".
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana".
Art. 108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di: "biochimica applicata" e "scienza dell'alimentazione".
Art. 109. - E' Aggiunto il seguente comma:
"Gli esami delle materie di anatomia umana, fisiologia generale e chimica biologica devono precedere quelli di farmacologia".
Art. 205. - Al corso di specializzazione annesso alla Facolta' di magistero costituito degli insegnamenti per le lingue francese, inglese e tedesca e' aggiunto quello per la lingua spagnola con il seguente ordinamento:
4) per la lingua spagnola:
1) storia della lingua spagnola e interpretazione di testi;
2) esercitazioni pratiche di lingua, con particolare riguardo alla sintassi e allo stile spagnolo;
3) un corso di lingua e letteratura spagnola della Facolta' di magistero che stabilira' la Facolta' stessa.
L'insegnamento di ciascuna disciplina sara' integrato da esercitazioni, anche presso scuole pubbliche, e da lettura di testi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 maggio 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 255. - RELLEVA
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