058U0608
058U0608
Inclusione dell'abitato di San Giorgio di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 maggio 1958 n. 608)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 430, emesso nell'adunanza del 18 marzo 1958;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Giorgio di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 maggio 1958 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1953 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 223. - RELLEVA