061U0321
061U0321
Modificazioni ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1586, concernente accostamento dei dazi doganali della tariffa nazionale a quelli della tariffa esterna comune. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 aprile 1961 n. 321)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la legge 24 luglio 1959, n. 690 ; Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527 ; Vista la tariffa dei dazi doganali di Importazione approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105 ; Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100 che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo; Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101 , 1102 , 1103 , 1104; 24 dicembre 1959 , numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960 , n. 588; 30 giugno 1960 , n. 592; 17 settembre 1960 , n. 1220; 20 dicembre 1960 , n. 1543 e 24 dicembre 1960 , numeri 1585 e 1586 , che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Vista la Legge 5 aprile 1950, n. 295 , che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contarenti ed i paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1919; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che da piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra' l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario, tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356 , che approva e di esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie; Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307 , che da' esecuzione agli Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo; Vista la legge 9 novembre 1937, n. 1164 , che approva e da esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie; Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25 , che da' piena ed intera esecuzione al sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegate all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia, a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo Annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi Annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo Annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1930 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffa doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi Annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita': Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Sentita la Commissione parlamentare, per il parere sulla nuova tariffa dei dazi doganali, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693 ; Sentito il Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1960, n. 1586 , sono soppresse le sottoelencate voci di tariffa con i relativi dazi ed osservazioni.
Al prodotti classificabili in dette voci di tariffa si applicano i dazi in vigore al 31 dicembre 1960, salvo quanto diversamente disposto nei successivi articoli del presente decreto:
ex 15.07-n-2 (nota); 17.05; 22.10-a; 22.10-b; ex 25.13-b-4-beta; 25.16-a-2-alfa; 25.16-a-3; 28.14-a-3;28.30-b-3; 28.38-b-2;28.40-b-3; 28.46-a-1; 28.46-a-2; ex 28.46-a-2 (nota); 28.46-b-6; ex 28.48 (nota); 28.58-d; ex 29.01-e-7; ex 20.01-e-7 (nota II); 29.02-a-8; ex 29.13-b-3; ex 29.14-a-3-beta-V; ex 29.14-a-13; ex 29.15-a-8 (nota); 29.23-e-2-beta-VI-bb; 29.25-a-4; 29.31-a-1; 29.34-a; 29.37-b-2; 30.03-a-4-gamma; 32.01-a; ex 32.01-a (clausole I e II) 32.07-a-2-beta.-XI; 32.08-a-4; 32.09-a; 33.06-a-2; 37.01-b-1; 37.02-a-2; 37.05-b-1-2; 38.14-b-1; 38.14-b-2; ex 39.01-b-6; 39.07-a; 39.07-b; 39.07-c; 39.07-d; 41.03-a1-alfa; 41.03-a-1-beta-I; 41.03-a-1-beta-II; 41.03-a-1-beta-III; 41.03-a-2-beta; 41-03-a-2-gamma-I; 41.03-a-2-gamma-II; 41.03-a-2-gamma-III; 41.04-a-1; 41.04-a-2-beta- I-aa; 41.04-a-2-beta-I-bb; 41-04-a-2-beta-I-cc; 41.04 -a-2-beta-II; ex 44.01-a-2; 44.03-b-1-alfa-III; ex 44.04-b-1-alfa-II (clausola); 44.05-a; 44.05-b; ex 44.05-c-1-alfa: ex 44.05-c-1-alfa (clausola); ex 44.07-b; ex 44.18-b (clausola); 47.01-b-1; 47.01-b-2-beta-1; 47.01-b-2-beta-II; 47.01-b-2-beta-I e II; 47.02-a-1; 47.02-a-2; 48.01-e; 48.01-f-1: ex 48.01-m-2; 48.01-m-3-beta-I; 48.01-m-3-beta-II; ex 48.09 (clausola II); 50.09-a-2-alfa; 50.09-d-2-gamma; 53.05-b; ex 53.05-b; 54.03-a-1-alfa; 54.03-a-1-beta; 54.03-a-1-gamma; 59.01-c-d; ex 59.17-e-1-alfa (clausola); 60.05 b-8; 64.03-a; 63.03-b-2; ex 67.02-a-1; 69.11-a; 69.11-b; 70.16-a-1; ex 70.16-a-1 (clausola): 70.18-b; ex 70-18-b (clausola); ex 71.12-b-1-; 71.15-b-1-alfa; 71.15-b-1-beta; 71.15-b-2-alfa; 71.15-b-2-beta; 73.02-e-1-beta; 73.12-c-1; 73.36-a-2-alfa; ex 73.36-a-2 (clausola); ex 73.38-a-3-beta (clausola I); ex 73.40-h (clausola); 74.19-d-1-alfa; 75.05-b; 76.01-a-2; 76.05-a; 82.05-a-3; ex 82.05-a-3 (clausola II); 82.10-b-1; 84.05-b; 84.06-f-3-beta-I; 84.06-f-3-beta-II; 84.22-h; 84.23-a; ex 84.25-d (clausola); ex 84.33-a (clausola V); ex 84.45-a-1 (clausole); 84.45-a-2; ex 84.45-a-2 (clausola I); 84.45-a-3; ex 84.45-b (clausole); ex 84.45-c (clausola A-I); ex 84.45-a (clausola A-II); ex 84.45-c (clausola B); ex 84.45-c (clausole); ex 84.45-d (clausola); 84.45-e; ex 84.45-e; ex 84.45-f (clausole); ex 84.45-g (clausole); 84.45-h; ex 84.45-h (clausole); 84.45-i; ex 84.45-i (clausole II e III); 85.15-a-1; 85.25-a-1; 85.25-a-2; 90.17-f-2-3-4; 90.20-b; 90.29-b-4; 97.03-b-2; 98.03-b-5.
Art. 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti compresi nelle voci di tariffa indicate nella annessa Tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi indicati nella stessa tabella a fianco di ciascuna voce.
Art. 3
Dal 1 gennaio 1961, per i prodotti compresi nelle voci di tariffa indicate nella annessa Tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi indicati nella stessa tabella a fianco di ciascuna voce.
Art. 4
Dal 1 gennaio 1961 e fino a non oltre il 31 dicembre 1961, per i prodotti compresi nelle voci di tariffa indicate nella annessa Tabella C, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi indicati nella stessa tabella a fianco di ciascuna voce.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 aprile 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI - JERVOLINO Visto il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 89. - VILLA
Tabelle
TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Parte di provvedimento in formato grafico