Monitoring Gesetzessammlung

056U0432

IT - DPR

056U0432

Tariffe telefoniche interurbane. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956 n. 432)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 ; Visto l'art. 46 (comma quarto) delle convenzioni stipulate con le Societa' concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, numeri 505 , 506 , 507 , 508 e 509 ; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 347 del 14 gennaio 1953 , riguardante le tariffe telefoniche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 56 ; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 498 del 4 giugno 1955 ; Visto il decreto dal Presidente della Repubblica 4 agosto 1955, n. 917 ; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 536 del 22 dicembre 1955 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 536 del 22 dicembre 1955 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 stesso mese, n. 302, si applica, per la parte concernente le tariffe telefoniche interurbane e le tariffe per le conversazioni dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, con le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella seguente misura:
sulle linee di lunghezza totale
fino a 15 km........................ L. 36 oltre 15 km. " 25 " ........................ " 52 " 25 " " 50 " ........................ " 92 " 50 " " 100 " ........................ " 148 " 100 " " 200 " ........................ " 244 " 200 " " 400 " ........................ " 304 " 400 " " 600 " ........................ " 368 " 600 " " 800 " ........................ " 428 " 800 " " 1000 " ........................ " 508 " 1000 " ........................................... " 580

Art. 3

Per le conversazioni urgentissime e' dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa per unita' di L. 280.

Art. 4

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana e' di L. 25 per ogni Conversazione fino a cinque minuti.
Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento.
Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo e' dovuta per ogni unita' interurbana di conversazione.

Art. 5

Le tariffe di cui all'art. 2 sono comprensive della sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, di cui all'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
Sulle tariffe di cui all'art. 2 spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'aliquota di L. 4 per le conversazioni fino a 15 chilometri e di L. 5 per tutte le altre conversazioni, pari al 25 per cento della sopratassa di cui al precedente comma. L'Azienda acquisira' il relativo importo al proprio bilancio fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134 , ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - BRASCHI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 173. - CARLOMAGNO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht