053U0007
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Trasferimento in proprieta' all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa' Anonima per le Bonifiche "S.A.B.", con sede in Milano, in comune di Battipaglia (Salerno). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953 n. 7)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Societa' Anonima per le Bonifiche, S.A.B., con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno); Considerato che la sunnominata Societa' ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e dell' art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377 , non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto; Considerato altresi' che la sunnominata Societa' ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 14 gennaio 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , la 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della, Societa' Anonima per le Bonifiche, S.A.B., con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), della superficie di ettari 149.14.76, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 73.71.64, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.
Art. 4
Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell' art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 75.43.12.
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 128. - PALLA
Allegato 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla Societa' Anonima per le Bonifiche (destra del Sele), in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprieta' dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70 .
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
ALLEGATO N. 2
Elenco dei terreni intestati alla Societa' Anonima per le Bonifiche (destra del Sele), in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria ( art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ).
Parte di provvedimento in formato grafico