Monitoring Gesetzessammlung

052U1321

IT - DPR

052U1321

Modificazioni allo statuto del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952 n. 1321)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 12 e seguenti del Codice civile ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951, n. 759 , con il quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma e ne e' stato approvato lo statuto; Visto il verbale di constatazione di deliberazione - a rogito notaio Carlo Capo, rep. 70010, in data 30 novembre 1951 - da cui risulta che l'assemblea generale degli iscritti al Fondo predetto ha approvato mediante referendum una nuova tabella di stipendi convenzionali per il calcolo dei contributi e delle prestazioni in sostituzione di quella prevista dall'art. 6 dello statuto del Fondo stesso, da applicarsi con effetto dal 1 luglio 1949; Visto il parere espresso dal Banco di Roma con nota dell'11 luglio 1952; Vista la domanda, in data 12 dicembre 1951, con la quale il presidente del Fondo predetto chiede la modifica dello statuto del Fondo stesso in conformita' della suddetta delibera dell'assemblea generale degli iscritti; Visti l'estratto autentico del verbale del Consiglio di amministrazione del Banco di Roma, in data 3 aprile 1950, e la nota, 31 marzo 1952, da cui risulta l'impegno del Banco stesso di garantire lo scoperto iniziale del Fondo suddetto allo scopo di assicurarne il funzionamento sino alla formazione della necessaria riserva matematica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

La tabella contemplata dall'art. 6 dello statuto del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma, approvato con il decreto 17 luglio 1951, n. 759, ed allegata allo statuto medesimo e' sostituita con la tabella annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.
Agli effetti del calcolo dei contributi e delle prestazioni previsti dallo statuto predetto, la nuova tabella e' applicata a decorrere dal 1 luglio 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Arpy di Morgex, addi' 16 agosto 1952 EINAUDI RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 125. - CARLOMAGNO

Allegato

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Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella

TABELLA CONTEMPLATA ALL'ART. 6 COME PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO
Parte di provvedimento in formato grafico
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