054U0153
054U0153
Inclusione dell'abitato di Altolia, frazione del comune di Messina, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954 n. 153)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 ;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 30895, emesso nell'adunanza del 31 agosto 1953;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Altolia, in comune di Messina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1954 EINAUDI ROMITA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 186. - CARLOMAGNO