Monitoring Gesetzessammlung

055U1097

IT - DPR

055U1097

Inclusione dell'abitato di San Fratello (Messina) fra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato in sostituzione del trasferimento. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1955 n. 1097)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473 , con il quale l'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fu aggiunto agli abitati indicati nella tabella E annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Ritenuto che per una parte dell'abitato noi si sono verificate ulteriori gravi manifestazioni franose, per cui e' sufficiente procedere al suo consolidamento in sostituzione dello spostamento;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 869, emesso dell'adunanza dell'11 luglio 1950;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
L'abitato di San Fratello, in provincia di Messina - limitatamente alla zona segnata in verde nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente e' cancellato dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , ed e' aggiunto agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge predetta (consolidamento di abitati minacciati da frane).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1955 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1935 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 189. - CARLOMAGNO
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