053U1270
053U1270
Istituzione di scuole tecniche commerciali statali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 maggio 1953 n. 1270)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle Scuole tecniche commerciali gia' in atto, per ragioni di servizio, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1952; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1952 vengono istituite:
a) una scuola tecnica commerciale statale in Este (Padova);
b) una scuola tecnica commerciale statale in Sapri (Salerno);
c) una scuola tecnica commerciale statale in Tortona (Alessandria);
d) una scuola tecnica commerciale statale in Torre Annunziata (Napoli);
e) una scuola tecnica commerciale e statale in Trani una scuola tecnica commerciale statale in Ventimiglia (Imperia).
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuna delle suddette scuole sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, allegato al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 2
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli artt. 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 .
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento delle scuole suddette sono fissati nella misura indicata nella tabella G annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del PREsidente della Repubblica, del Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
Alla spesa necessaria al funzionamento delle scuole di cui all'art. 1 del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 maggio 1953 EINAUDI SEGNI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 91. - CARLOMAGNO
Tabelle
TABELLA A
Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Este
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Tabella organica della Scuola tecnica commerciali di Sapri
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Torre Annunziata
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Tortona
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Trani
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F
Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Ventimiglia
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA G
Prospetto dei contributi per il funzionamento delle scuole tecniche commerciali istituite a decorrere dal 1 ottobre 1952
Parte di provvedimento in formato grafico