052U0360
052U0360
Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1952. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1952 n. 360)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 ; Visto l' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16 ; Sentita la Commissione centrale di cui ai decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , e successive modificazioni, dovuti per l'anno 1952, sono determinati ed applicati con le norme previste per l'anno 1951 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16 , ed in conformita' alla tabella allegata allo stesso decreto.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addi' 10 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI SCELBA - VANONI - PELLA - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 17. - FRASCA