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053U0845

IT - DPR

053U0845

Ricostituzione dei comuni di Cremella, Sirtori e Vigano', in provincia di Como. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953 n. 845)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 settembre 1928, n. 2313 , con il quale i comuni di Barzano', Cremella, Sirtori e Vigano' venivano soppressi e fusi in unico Comune, con denominazione e capoluogo Barzano'; Viste le istanze 22 settembre, 6 ottobre e 23 novembre 1946, intese ad ottenere la ricostituzione del comune di Cremella; 15 settembre, 6 ottobre e 3 dicembre 1946, intese ad ottenere la ricostituzione del comune di Sirtori; 29 settembre e 6 ottobre 1946, intese ad ottenere la ricostituzione del comune di Vigano'; Ritenuto che le istanze sono sottoscritte dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'articolo 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Viste le deliberazioni 24 novembre 1946, nn. 25 , 26 e 27 del Consiglio comunale di Barzano' e 17 febbraio 1948, nn. 1046, 1051 e 1052 della Deputazione provinciale di Como, esprimenti il rispettivo parere in ordine alle predette istanze; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1

Sono ricostituiti i comuni di Cremella, Sirtori e Vigano', in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.

Art. 2

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune e di Barzano' ed i ricostituiti comuni di Cremella, Sirtori e Vigano', nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Barzano', in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Barzano', che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 maggio 1953 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 7. - PALLA
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