Monitoring Gesetzessammlung

055U0382

IT - DPR

055U0382

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955 n. 382)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 , 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia, disciplinati dal regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360 , 6 concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta retribuzione in vigore, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette:
incaricati marittimi di 1ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 2.500 incaricati marittimi di 2ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 2.250 delegati di spiaggia di 1ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 delegati di spiaggia di 2ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 1.750 delegati di spiaggia di 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 1.500

Art. 2

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2 , 3 , 5 , 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 .
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 aprile 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 164. - CARLOMAGNO
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