Monitoring Gesetzessammlung

053U0327

IT - DPR

053U0327

Collocamento fuori ruolo di personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 gennaio 1953 n. 327)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 , recante, disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo; Visto l' art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16 , convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 ; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1946, n. 324 , mediante il quale e' stato consentito il collocamento fuori ruolo di un funzionario di gruppo A di grado 5° dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione da destinarsi a prestare servizio presso l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.); Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

I funzionari di ruolo dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo per prestare servizio presso:
l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);
le gestioni governative di pubblici servizi di trasporto che il Ministero dei trasporti assume ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2

Il contingente dei funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che possono essere collocati fuori ruolo in base al precedente articolo e' fissato in complessive sei unita', ripartite conte appresso:
gruppo A grado 5°:
ispettori generali................. n. 3
grado 6°:
ispettori capi..................... " 2
grado 7°:
ispettori principali di 1ª classe.. " 1

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla stessa data cessa l'efficacia del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1946, n. 324 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 gennaio 1953 EINAUDI MALVESTITI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 80. - PALLA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht