052U2056
052U2056
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Dragone Giovanni di Vincenzo, in comune di Matera. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952 n. 2056)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' dalla delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Dragone Giovanni di Vincenzo, per i terreni ricedenti nel comune di Matera (provincia di Matera); Udito il parere in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma, degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1951, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la trasformazione fondiaria - nei confronti di Dragone Giovanni fu Vincenzo, relativo ai terreni ricedenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 120.63.94, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni del precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addi' 19 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 193. PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1.
Elenco dei terreni intestati alla ditta Dragone avv. Giovanni di Vincenzo, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico