Monitoring Gesetzessammlung

054U1395

IT - DPR

054U1395

Applicabilita' della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine nel territorio della provincia di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954 n. 1395)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211 , sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 24 febbraio 1954, n. 13-6953 , con la quale il Consiglio provinciale di Torino ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211 , l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia;
Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211 , e' resa applicabile nel territorio della provincia di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 173. - CARLOMAGNO
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