Monitoring Gesetzessammlung

051U0049

IT - DPR

051U0049

Attribuzione per l'anno 1951 alla Regione Trentino-Alto Adige, delle percentuali sulle entrate erariali di cui all'articolo 60 dello Statuto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951 n. 49)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ; Visto L'art. 60 della predetta legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ; Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1951, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolare sulle riscossioni, in conto competenza, avvenute nel territorio della Regione stessa;
80% delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni; sulla manomorta, sul registro e delle tasse sulle concessioni governative;
15% dell'imposta generale sull'entrata.
E' altresi' attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 10% dei proventi del lotto percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40% dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonche' la percentuale del 5% dei proventi del Monopolio sui tabacchi riscossi nell'ambito regionale, limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2

Il gettito dei tributi e degli altri proventi di cui all'art. 1 verra', nella misura prevista dall'articolo medesimo, trasferito mensilmente nella contabilita' speciale intestata alla Regione Trentino-Alto Adige, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.

Art. 3

Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, saranno emanate con successivi decreti a termini dell' art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 134. - CARLOMAGNO
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