Monitoring Gesetzessammlung

050U0900

IT - DPR

050U0900

Tariffa del diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1950 n. 900)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione in data 12 agosto 1950, n. 67 , della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo, con la quale e' stata proposta la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso ai recinti della Borsa valori di detta citta'; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Per l'accesso ai recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno:
1) agenti di cambio (compreso uso tavoli).... annue L. 6.000
2) rappresentanti di agenti di cambio:
per il primo rappresentante annue......... " L. 3.000
per i successivi.......................... " " 5.000
3) impiegati di agenti di cambio:
per il primo impiegato.................... " " 1.000
per i successivi.......................... " " 2.000
4) fattorini di agenti di cambio............. " " 1.000
5) rappresentanti di istituti di credito nel
recinto delle banche e banchieri......... " " 15.000
6) impiegati di banche....................... " " 5.000
7) banchieri, commissionari, cambiavalute,
remissori................................ " " 9.000
8) fattorini in divisa....................... " " 2.000
9) osservatori di istituti di credito auto-
rizzati, a termini dell' art. 14 del regio
decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815 , ad
accedere nel recinto delle grida......... " " 25.000

Art. 2

Per l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Palermo di titoli azionari o obbligazionari, sono dovuti i seguenti diritti, in ragione di anno:
per il primo miliardo di capitale nominale, L. 50 per milione o frazione di milione;
oltre il primo miliardo e fino al 10° miliardo, L. 40 per milione o frazione di milione;
oltre il 10° miliardo e fino al 30° miliardo, L. 30 per milione o frazione di milione;
oltre il 30° miliardo, L. 20 per milione o frazione di milione.
Per i titoli gia' quotati in altre Borse valori la tariffa suddetta e' ridotta del 75%.
Alle societa', con sede in Sicilia, di nuova costituzione ed a quelle gia' costituite, purche' con capitale non superiore a 100 milioni, sara' applicata la tariffa piu' bassa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 settembre 1950 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 51. - CARLOMAGNO
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