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051U0957

IT - DPR

051U0957

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951 n. 957)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165 , e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712 , 27 aprile 1942, n. 467 , 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616 ; Veduto il testo unico delle, leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i succitati decreti, e' cosi' ulteriormente modificato: Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di: 22) "ebraico e lingue semitiche comparate". Attuale art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: 15) fisiologia vegetale; 16) geografia fisica. Attuale art. 101. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di: 7) fisiologia vegetale. Attuale art. 107. - E' aggiunto il seguente comma: "Al corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica corrispondono tre esami che gli studenti devono sostenere al termine di ognuno dei tre corsi annuali". Attuale art. 168. - E' aggiunto quanto appresso: N. 6. Scuola di specializzazione in geografia. Attuale art. 169. - E' sostituito dal seguente: "I corsi di perfezionamento hanno la durata di un anno e conducono a un certificato di frequenza e di esame; e la Scuola di perfezionamento in filologia moderna e la Scuola di specializzazione in geografia hanno la durata di due anni e conducono a un diploma di perfezionamento. Dopo l'attuale art. 180 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una Scuola di specializzazione in geografia annessa alla Facolta' di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in geografia. Art. 181. - La Scuola di specializzazione in geografia ha per compito di fornire una preparazione speciale di geografia ai laureati della Facolta' di lettere e filosofia, magistero, economia e commercio, scienze naturali, scienze politiche. Art. 182. - La Scuola di geografia ha la durata di due anni. I corsi della Scuola si distinguono in costitutivi e complementari. I corsi costitutivi sono: della Facolta' di lettere e filosofia: geografia umana generale e geografia regionale; storia delle dottrine ed esplorazioni geografiche; della Facolta' di magistero: geografia (corso differenziato da quello di lettere); della Facolta' di scienze naturali: geologia; geografia fisica; etnologia; della Facolta' di economia e commercio: geografia economica; statistica metodologica; della Facolta' di scienze politiche: geografia politica. Complementari sono altri corsi da scegliere tra quelli delle Facolta' suddette. Oltre a queste materie di studio, saranno dati insegnamenti pratici di cartografia e topografia e tenuti corsi di conferenze su argomenti particolari, gli uni e gli altri da determinarsi annualmente. Alcuni di essi potranno svolgersi in collaborazione con l'Istituto geografico militare. Art. 183. - La Scuola e' retta da un Consiglio formato da cinque professori, a cio' delegati dalle cinque Facolta' alle quali appartengono i corsi costitutivi. Il direttore della Scuola viene eletto dal Consiglio, i cui componenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1951 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 23. - FRASCA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165 , e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712 , 27 aprile 1942, n. 467 , 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616 ;
Veduto il testo unico delle, leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i succitati decreti, e' cosi' ulteriormente modificato:
Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di:
22) "ebraico e lingue semitiche comparate".
Attuale art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
15) fisiologia vegetale;
16) geografia fisica.
Attuale art. 101. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di:
7) fisiologia vegetale.
Attuale art. 107. - E' aggiunto il seguente comma:
"Al corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica corrispondono tre esami che gli studenti devono sostenere al termine di ognuno dei tre corsi annuali".
Attuale art. 168. - E' aggiunto quanto appresso:
N. 6. Scuola di specializzazione in geografia.
Attuale art. 169. - E' sostituito dal seguente:
"I corsi di perfezionamento hanno la durata di un anno e conducono a un certificato di frequenza e di esame; e la Scuola di perfezionamento in filologia moderna e la Scuola di specializzazione in geografia hanno la durata di due anni e conducono a un diploma di perfezionamento.
Dopo l'attuale art. 180 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una Scuola di specializzazione in geografia annessa alla Facolta' di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in geografia.
Art. 181. - La Scuola di specializzazione in geografia ha per compito di fornire una preparazione speciale di geografia ai laureati della Facolta' di lettere e filosofia, magistero, economia e commercio, scienze naturali, scienze politiche.
Art. 182. - La Scuola di geografia ha la durata di due anni.
I corsi della Scuola si distinguono in costitutivi e complementari.
I corsi costitutivi sono:
della Facolta' di lettere e filosofia:
geografia umana generale e geografia regionale;
storia delle dottrine ed esplorazioni geografiche;
della Facolta' di magistero:
geografia (corso differenziato da quello di lettere);
della Facolta' di scienze naturali:
geologia;
geografia fisica;
etnologia;
della Facolta' di economia e commercio:
geografia economica;
statistica metodologica;
della Facolta' di scienze politiche:
geografia politica.
Complementari sono altri corsi da scegliere tra quelli delle Facolta' suddette. Oltre a queste materie di studio, saranno dati insegnamenti pratici di cartografia e topografia e tenuti corsi di conferenze su argomenti particolari, gli uni e gli altri da determinarsi annualmente.
Alcuni di essi potranno svolgersi in collaborazione con l'Istituto geografico militare.
Art. 183. - La Scuola e' retta da un Consiglio formato da cinque professori, a cio' delegati dalle cinque Facolta' alle quali appartengono i corsi costitutivi. Il direttore della Scuola viene eletto dal Consiglio, i cui componenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1951 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 23. - FRASCA
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