051U0654
051U0654
Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 1 ottobre 1947. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 febbraio 1951 n. 654)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490 , sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale; Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059 , col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico; Veduto il decreto interministeriale 10 aprile 1948, col quale viene stabilito il numero dei corsi completi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 15 ottobre 1942 e filo al 30 settembre 1946; Veduto il decreto Ministeriale 25 aprile 1948, concernente la ripartizione dei posti di organico presso le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1942; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, n. 1687 , concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 1 ottobre 1946; Considerata la necessita' di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1947-48 alla istituzione, statizzazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale gia' in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1947; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1947, sono istituiti le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, e i relativi posti di organico, di cui alle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 2
Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, per le istituzioni di cui al precedente art. 1, nonche' gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell' art. 91, lettera f) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 3
A decorrere dal 1 ottobre 1947, sono soppressi le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle C e D annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale governativi le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1951 EINAUDI GONELLA - PELLA - SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 agosto 1951 Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 45. - FRASCA
Tabelle
TABELLA A
Istituzione di scuole secondarie di avviamento professionale governative, con decorrenza dal 1 ottobre 1947
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Istituzione di corsi secondari di avviamento professionale governativi con decorrenza dal 1 ottobre 1947
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Soppressione di scuole secondarie di avviamento professionale governative con decorrenza dal 1 ottobre 1947
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
Soppressione di corsi secondari di avviamento professionale governativi con decorrenza dal 10 ottobre 1947
Parte di provvedimento in formato grafico