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079U0946

IT - DPR

079U0946

Modificazioni allo statuto dell'istituto di educazione fisica di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979 n. 946)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto di educazione fisica di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1429 ; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto di educazione fisica di Torino, approvato con il decreto sopraindicato, e' modificato come appresso:

Art. 1

Il penultimo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento di almeno meta' dei consiglieri oltre al direttore dell'Istituto.

Art. 2

L'ultimo comma dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:
Non sono ammessi al concorso coloro che risultino esonerati dall'educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 3

L'ultimo comma dell'art. 19 e' soppresso.

Art. 4

Il quarto comma dell'art. 20 e' modificato nel senso che "3/4" e' sostituito da "2/3". Nello stesso articolo il quinto comma e' soppresso.

Art. 5

Il punto c) dell'art. 21 e' modificato nel senso che le parole "due tesine" sono sostituite da "una tesina".

Art. 6

Il secondo comma dell'art. 31 e' sostituito dal seguente:
A tutti i professori cui e' conferito l'incarico sara' corrisposta, su deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Art. 7

L'art. 32 e' sostituito dal seguente:
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono affidati per incarico a professori diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento, in analogia con quanto previsto dall' art. 22 della legge n. 88 del 7 febbraio 1958 , con le modalita' indicate nei precedenti articoli 8 e 10.

Art. 8

Il primo comma dell'art. 38 e' sostituito dal seguente:
La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria entro il termine stabilito annualmente dal bando di concorso.
Inoltre, il punto b) del terzo comma e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1980 Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 190
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