081U0497
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Proroga al 31 dicembre 1982 del termine per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente, delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e quarto comma del paragrafo IV degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1981 n. 497)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 , concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145 , e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6 , convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 , recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 300 ; Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; Decreta:
Articolo unico
Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente, delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 , in esecuzione dell' art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 , modificato dall' art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145 , prorogato al 31 dicembre 1981 con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 300 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addi' 29 agosto 1981 PERTINI SPADOLINI - BALZAMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 settembre 1981 Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 4