081U0476
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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1981 n. 476)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 149 dello statuto dell'Universita' di Messina, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 507 , relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in venticinque per anno di corso e complessivamente in settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 2
L'art. 175 dello statuto dell'Universita' di Messina, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 507 , relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in quattordici per anno di corso.
Art. 3
Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in malattie del rene, sangue e ricambio sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione successiva.
Art. 4
L'art. 192 dello statuto dell'Universita' di Messina, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, n. 864 , relativo alla scuola di specializzazione in anatomia patologica, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in dodici per anno di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1981 Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 301