080U1125
080U1125
Dichiarazione di pubblica utilita' per le opere da realizzarsi da parte dell'Esercito nella zona del X comando militare territoriale della regione militare meridionale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980 n. 1125)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e piu' in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 920 del 27 settembre 1970 ; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta:
Art. 1
Sono dichiarate di pubblica utilita' le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonche' la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del X comando militare territoriale della regione militare meridionale.
Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall' art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Art. 2
La durata di efficacia del presente decreto e' di anni dieci a decorrere dal 16 luglio 1981 ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
Le espropriazioni di cui sopra dovranno avere inizio e compimento entro il termine di validita' del presente decreto.
I lavori saranno iniziati entro un termine non superiore ai tre anni dalla instaurazione della procedura espropriativa ovvero, qualora intervenga, dalla data di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori stessi effettuata ai sensi dell' art. 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni ed integrazioni, e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1980 PERTINI LAGORIO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 marzo 1981 Registro n. 11 Difesa, foglio n. 189