082U0505
082U0505
Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/504 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982 n. 505)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42 , recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea; Vista la direttiva n. 77/504 del 25 luglio 1977 , emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura; Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell' art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42 , e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
Il presente decreto ha lo scopo di dare applicazione alla direttiva n. 77/504/CEE del Consiglio delle Comunita' europee, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.
Art. 2
Ai sensi del presente decreto si intende per bovino riproduttore di razza pura, l'animale della specie bovina iscritto nel libro genealogico della razza stessa e i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti nel libro genealogico medesimo; per libro genealogico si intende il registro, tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalita' giuridica e ufficialmente riconosciuta dallo Stato, in cui vengono iscritti i riproduttori di razza pura, di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti, e per i quali siano stati effettuati i controlli funzionali a norma delle vigenti di posizioni.
Art. 3
I bovini riproduttori di razza pura, nonche' il loro sperma ed i loro ovuli fecondati, di provenienza dai Paesi membri delle Comunita' europee, hanno libero accesso nel territorio nazionale e sono soggetti alla stessa normativa stabilita per i bovini, lo sperma e gli ovuli fecondati di produzione nazionale.
Art. 4
Per le importazioni di bovini riproduttori di razza pura, di sperma e di ovuli fecondati, provenienti da Paesi terzi, non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle riservate alle importazioni in Italia da altri Paesi comunitari.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarno e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - BARTOLOMEI - ALTISSIMO - MARCORA - CAPRIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1982 Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 17