Monitoring Gesetzessammlung

082U0487

IT - DPR

082U0487

Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/669 relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982 n. 487)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42 , recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea; Vista la direttiva n. 78/669 del 2 agosto 1978 , emanata dal Consiglio della Comunita' economica europea avente ad oggetto le procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici; Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell' art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42 , e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto che non sono state formulate osservazioni in sede parlamentare; Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , e' modificato come segue:
"La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore ad 1.000.000 di unita' di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome e dagli enti pubblici.
Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al precedente comma, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo. Tale controvalore e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - NICOLAZZI - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1982 Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 7
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