082U0403
082U0403
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 febbraio 1982 n. 403)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 14, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di "malattie dell'apparato digerente" muta la denominazione in quella di "gastroenterologia".
Nell'art. 15, relativo al medesimo corso di laurea, al terzo comma e' aggiunta la seguente nuova frase: "Chimica e propedeutica biochimica e' disciplina propedeutica a chimica biologica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1982 Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 149