Monitoring Gesetzessammlung

082U0346

IT - DPR

082U0346

Concessione della bandiera di guerra all'Arma di fanteria e all'Arma di cavalleria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1982 n. 346)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 12 della Costituzione ;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264 ;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152 ;
Considerata l'opportunita' di concedere la bandiera di guerra all'Arma, di fanteria e all'Arma di cavalleria;
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
E' concessa la bandiera di guerra all'Arma di fanteria e all'Arma di cavalleria.
La bandiera dell'Arma di fanteria sara' custodita presso la Scuola di fanteria e quella dell'Arma di cavalleria presso la Scuola truppe corazzate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1982 PERTINI LAGORIO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1982 Registro n. 17 Difesa, foglio n. 203
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