081U1033
081U1033
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981 n. 1033)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola in igiene.
Art. 2
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene.
Art. 265. - La scuola di specializzazione in igiene ha sede presso l'istituto di igiene. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Essa ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati che intendono dedicarsi alla carriera dei laboratori di sanita' pubblica ed alla progettazione di impianti tecnologici di ospedali, scuole e industrie.
La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:
1) laboratorio di sanita' pubblica, al quale possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia scienze biologiche, scienze naturali, medicina veterinaria, scienze delle preparazioni alimentari e scienze della produzione animale;
2) igiene ed edilizia socio-sanitaria, al quale possono essere ammessi i laureati in architettura, fisica ed ingegneria.
Art. 266. - Il numero massimo di allievi iscrivibili alla scuola e' di ottanta, suddivisi in quaranta per ciascun indirizzo.
Art. 267. - Le materie di insegnamento per l'indirizzo laboratorio di sanita' pubblica sono le seguenti:
1° Anno:
metodologia statistica e biometria;
microbiologia e parassitologia;
epidemiologia e profilassi generale;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
elementi di patologia generale;
biochimica applicata;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica.
2° Anno:
metodi e dosaggi chimici, fisici e biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e di quelle non infettive di importanza sociale;
strumentazione e misure chimico-cliniche;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie;
ispezione e controllo degli alimenti;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di informatica.
Art. 268. - Le materie di insegnamento per l'indirizzo igiene ed edilizia sociosanitaria sono le seguenti:
1° Anno:
metodologia statistica e biometria;
elementi di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e di quelle non infettive di importanza sociale;
legislazione sanitaria;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza;
2° Anno:
igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
urbanistica ed insediamento industriale;
approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti.
Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni integrate da dimostrazioni pratiche, da esercitazioni e da visite ad impianti e strutture interessanti, la scuola di specializzazione.
Art. 269. - L'esame di diploma, cui si e' ammessi dopo aver superato tutti gli esami del biennio, consta di una dissertazione scritta, elaborata sotto il controllo di un docente della scuola, su un argomento riguardante l'orientamento scelto. Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione dell'esame di diploma, verra' rilasciato il diploma di specializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1982 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 388