Monitoring Gesetzessammlung

081U1030

IT - DPR

081U1030

Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981 n. 1030)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma dell'art. 406, relativo alla scuola di specializzazione in ottica, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio scientifico della scuola e' costituito da:
tre rappresentanti designati dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
tre rappresentanti designati dalla facolta' di ingegneria;
un rappresentante designato dalla facolta' di medicina;
ed eventualmente da:
due rappresentanti designati da enti partecipanti alla conduzione attiva della scuola mediante idonee convenzioni;
due rappresentanti di enti scientifici di ricerca che contribuiscono al finanziamento dell'attivita' didattica e scientifica della scuola;
due rappresentanti di industrie nazionali interessate, a mezzo di idonee convenzioni, all'attivita' della scuola cooptati dai precedenti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1982 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 382
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht