Monitoring Gesetzessammlung

081U0852

IT - DPR

081U0852

Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1981 n. 852)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 132, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, e' sostituito dal seguente:
Art. 132. - Il corso di studio ha la durata di quattro anni. La frequenza alle lezioni e' obbligatoria. La frequenza ai fini dell'apprendimento e' obbligatoria per sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno, per tre mesi in neurologia e per tre mesi in psichiatria per gli studenti del secondo anno; in neuropsichiatria infantile, per la durata di sei mesi per gli studenti del terzo anno e per la durata di sei mesi per quelli del quarto anno.
Il numero complessivo degli iscritti per i quattro anni del corso non potra' essere superiore a trentadue.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 luglio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1982 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 133
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