081U0832
081U0832
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 marzo 1981 n. 832)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
All'art. 66 relativo agli istituti della facolta' di farmacia e' aggiunto il seguente:
Istituto di biochimica, per gli insegnamenti di:
chimica biologica;
biochimica applicata;
chimica analitica clinica;
enzimologia;
biologia molecolare;
scienza dell'alimentazione.
Art. 2
Dopo l'art. 125, e con il conseguente spostamento della numerazione, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della biblioteca presso la facolta' di ingegneria:
"Alla facolta' e' annessa la biblioteca della facolta' di ingegneria con il fine di rendere disponibile a docenti e studenti documentazione scientifica e tecnica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 marzo 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1982 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 121