086U1006
086U1006
Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1986 n. 1006)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , che prevede la possibilita' di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983 e' stato esteso l'obbligo della predetta iscrizione ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi;
Ravvisata l'opportunita' di estendere l'obbligo della predetta iscrizione anche ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso i cinodromi e presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Il punto 21 dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , e' sostituito dal seguente:
21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 luglio 1986 COSSIGA DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1986 Registro n. 15 Lavoro, foglio n. 309