Monitoring Gesetzessammlung

078U0897

IT - DPR

078U0897

Modificazioni alle aliquote dei contributi dovuti alle contabilita' separate della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e dalle aziende esercenti la attivita' di escavazione e lavorazione di materiali lapidei. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978 n. 897)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 14 ; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1058 ; Visto l' art. 8, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427 , concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini; Considerato che il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio finanziario 1975, ha registrato, tra le entrate e le uscite delle contabilita' separate dalla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni, distintamente considerate, una differenza superiore al 10 per cento; Rilevato che si sono verificati i presupposti che rendono obbligatoria la modifica delle aliquote dei contributi dovuti alle contabilita' separate della gestione speciale dell'edilizia della Cassa, integrazione guadagni dalle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e dalle aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione di materiali lapidei; Sentita la commissione centrale di cui all' art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , ed all' art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058 ; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall' art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall' art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058 , sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 settembre 1978 PERTINI SCOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1979 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 68
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