077U0514
077U0514
Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977 n. 514)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1974, n. 607 , con il quale, tra l'altro, si modificava la tabella 1 annessa allo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel senso che l'organico dei professori di ruolo, per la facolta' di agraria, passava da 7 + 1 a 8 + 1, e' rettificato come al seguente art. 2, in quanto l'aumento di posto apportato con il decreto del Presidente della Repubblica in parola si riferiva ad un posto di ruolo convenzionato.
Art. 2
Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Milano il 30 novembre 1973 e l'8 luglio 1974 per il finanziamento rispettivamente di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) e per un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di valutazione zootecnica degli alimenti presso la facolta' di agraria dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano, e pertanto la tabella 1, per quanto riguarda l'organico di professori di ruolo della predetta facolta', e' modificato nel senso che viene portato a 7 + 3.
Art. 3
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Milano il 4 febbraio 1976, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di tecnica bancaria presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano, e pertanto la tabella 1, per quanto riguarda l'organico dei professori di ruolo della predetta facolta', e' modificata nel senso che viene portato a 16 + 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1977 LEONE MALFATTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1977 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 22 Repertorio n. 31
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore presso la facoltà di agraria- art. 1
REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' CATTOLICA S. CUORE DI MILANO
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE E NUMERO UNDICI INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE ENOLOGICO PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO CONVENZIONATO DI PROFESSORE DI RUOLO PRESSO LA FACOLTA' DI AGRARIA DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE.
L'anno 1973 (millenovecentosettantatre) il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore undici, in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, in largo Gemelli, 1, dinnanzi a me dott. Giancarlo Brasca, nato a Mezzago (Milano) il 1 agosto 1920, residente a Milano, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 7 ottobre 1971, n. 1536, alla presenza dei testimoni:
sig. dott. Domenico Lofrese, nato a Acquaviva delle Fonti (Bari) il 6 febbraio 1932 e residente a Roma, via Trionfale, 8229;
sig, Sergio Dal Corso, nato a Venezia il 9 marzo 1930 e residente in Milano, via Mecenate, 7,
si sono personalmente costituiti i signori:
Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore a cio' autorizzato con delibera della giunta direttiva del consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del 28 novembre 1973;
De Marchi dott. Alberto, amministratore delegato della S.p.a.
Winefood, con sede in Corsico (Milano), via G. di Vittorio, 32, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto;
Morgante avv. Francesco, presidente della Soc. coop. a r.l.
Aziende agricole riunite "Torre Salsa", con sede in Siculiana (Agrigento), il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto;
Bertolaso Luigino, amministratore delegato della S.p.a.
Bertolaso, con sede in Zimella (Verona), il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto;
Dal Cin dott. Gildo, amministratore unico della S.r.l.
Laboratorio chimico dott. G. Dal Cin, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), viale Casiraghi, 422, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto;
Botta ing. Giorgio, presidente della S.a.s. Plastocoat, con sede in Torino, via Cumiana, 28, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto;
Sernagiotto Emilio, amministratore unico della S.p.a. Officine meccaniche Sernagiotto, con sede in Casteggio (Pavia), via Torino, 109, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto;
Zonin Giovanni, presidente della S.p.a. Zonin, con sede in Gambellara (Vicenza), il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto;
Isolabella dott. Guido, presidente della S.p.a. E. Isolabella e Figlio, con sede in Milano, via Villoresi, 11/13, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto;
Ponti Franco, procuratore della S.p.a. Ponti, con sede in Ghemme (Novara), via E. Ferrari, 7, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto;
Denari duca Antonio Giuseppe, presidente della S.p.a. Premiata cantina sociale, con sede in Santa Maria della Versa (Pavia), iL quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto;
Agnetti Alberto, amministratore della S.p.a. Selip, con sede in Milano, via Ippolito Nievo, 23, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto;
Premesso
che le industrie qui costituite, nella piena consapevolezza dello sviluppo sempre piu' notevole che caratterizza l'enologia italiana e conseguentemente delle esigenze relative a tale settore e allo scopo di aggiornare continuamente il livello qualitativo della produzione onde consentire alle industrie enologiche italiane di essere sempre piu' inserite nella piu' vasta enologia europea, hanno considerato che a questi scopi si possa piu' facilmente pervenire mediante il convenzionamento di una cattedra della facolta' di agraria dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore;
che nell'Universita' cattolica del Sacro Cuore e' svolto l'insegnamento di enologia con relativa sperimentazione scientifica come parte dell'insegnamento professato dalla cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) di cui costituisce l'aspetto piu' rilevante;
che per le esigenze sopra descritte e' possibile convenzionare la cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) affinche' ad essa sia preposto un professore di ruolo al fine di intensificare le attivita' di ricerca ed il pratico sfruttamento di esse;
Considerato
che l'attivita' della cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio), come sopra strutturata, si articola prevalentemente nei settori:
a) della ricerca di carattere chimico-enologico, microbiologico, tecnologico (con riferimento ai procedimenti ed alle macchine per l'elaborazione dei vini);
b) della formazione tecnica intesa a fornire una previsione e visione unitaria relativa alla specializzazione enologica;
c) della divulgazione ed assistenza mediante la collaborazione tra le industrie qui costituite con interscambio di notizie e di esperienze per il tramite della cattedra che qui si convenziona.
Tutto cio' premesso e richiamato quale parte integrante della presente convenzione,
Si stipula e si conviene:
Art. 1.
Le industrie rappresentate come sopra, affinche' presso la facolta' di agraria dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore venga attuato da un professore di ruolo l'insegnamento di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) si impegnano a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi annui da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 :
S.p.a. Winefood ........................................ L. 1.500.000 Soc. coop. a r.l. Aziende agricole riunite
"Torre Salsa" .......................................... L. 1.000.000 S.p.a. Bertolaso ......... .......................... L. 1.000.000 S.r.l. Lab. ch. dott. G. Dal Cin ....................... L. 1.000.000 S.a.s. Plastocoat ...................................... L. 1.000.000 S.p.a. O.M. Sernagiotto ................................ L. 1.000.000 S.p.a. Zonin ..... ......................................L. 1.000.000 S.p.a. F. Isolabella e Figlio ...........................L. 700.000 S.p.a. Ponti ............................................L. 600.000 S.p.a. Cantina soc. di S. Maria V .......................L. 500.000 S.p.a. Selip ............................................L. 1.000.000
e cosi' complessivamente:
a) L. 8.530.000 annue pari all'importo del costo medio del trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di professore universitario di ruolo;
b) L. 1.770.000 annue pari alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 5.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore presso la facoltà di agraria- art. 2
Art. 2.
I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' cattolica in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore presso la facoltà di agraria - art. 3
Art. 3.
Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico e di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, le industrie rappresentate si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, le industrie rappresentate si impegnano, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza quanto previsto alla lettera b) dell'art. 1.
L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore presso la facoltà di agraria - art. 4
Art. 4.
La presente convenzione ha la durata di venti anni dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore presso la facoltà di agraria - art. 5
Art. 5.
La presente convenzione si intende decaduta:
a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4;
b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;
c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.
Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore presso la facoltà di agraria - art. 6
Art. 6.
La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' cattolica, e' esente da ogni tassa ai sensi dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo trovano conforme alle proprie volonta' e lo sottoscrivono come funzionario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica.
F.to: Giuseppe LAZZATI
Alberto De MARCHI
Francesco MORGANTE
Luigino BERTOLASO
Gildo DAL CIN
Giorgio BOTTA
Emilio SERNAGIOTTO
Giovanni ZONIN
Guido ISOLABELLA
Franco PONTI
Antonio Giuseppe DENARI
Alberto AGNETTI
Domenico LOFRESE, testimone
Sergio DAL CORSO, testimone
Giancarlo BRASCA, rogante
Registrato a Milano il 13 dicembre 1973 - Ufficio del registro al n. 05754 A/S atti pubblici. - Esatte lire: esente.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI
Convenzione per un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria - art. 1
Repertorio n. 32
REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
CONVENZIONE FRA L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE E LE CAMERE DI COMMERCIO DI MILANO, BRESCIA, BERGAMO E PAVIA PER IL CONVENZIONAMENTO DI UN POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO PRESSO LA FACOLTA' DI AGRARIA DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE.
L'anno 1974 (millenovecentosettantaquattro) il giorno 8 (otto) del mese di luglio alle ore 11,30 in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, in largo Gemelli 1, dinnanzi a me dott. Giancarlo Brasca, nato a Mezzage (Milano) il 1 agosto 1920, residente a Milano, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R.G.U.
approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 7 ottobre 1971, n. 1536, alla presenza dei testimoni:
Concolato Angela in Airoldi, nata a Milano il 30 giugno 1942 e residente a Milano, via Gorani, 5;
Corno Luigia in Todeschini, nata a Novate Milanese il 6 giugno 1947 e residente in Novate Milanese, via Repubblica, 92,
si sono personalmente costituiti i signori:
Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909 residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore a cio' autorizzato con delibera della giunta direttiva del consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del 28 novembre 1973;
Bonato prof. Corrado, nato ad Alessano (Lecce) il 22 dicembre 1911, domiciliato per la carica in Milano, via Meravigli, 9, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, avente i poteri per questo atto (delibera della giunta camerale n. 544 del 24 agosto 1973);
Feroldi comm. prof. Franco, nato a Brescia il 1 novembre 1913, domiciliato per la carica in Brescia, via Einaudi, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia, avente i poteri per questo atto (delibera della giunta camerale n. 151 del 20 aprile 1973);
Vicentini gr. uff. rag. Attilio, nato a Lecco il 23 novembre 1897, domiciliato per la carica in Bergamo, largo. Bellotti, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, avente i poteri per questo atto (delibera della giunta camerale n. 344 del 10 settembre 1973);
Rodolfo dott. rag. Guido, nato a Vigevano il 6 settembre 1901, domiciliato per la carica in Pavia, via Mentana, membro delegato della giunta camerale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, avente i poteri per questo atto (delibera della giunta camerale n. 202 del 27 aprile 1973);
Premesso
che gia' da tempo altri enti collaborano con la facolta' di agraria dell'Universita' cattolica per ricerche in ordine ai problemi connessi con la produzione e la trasformazione del latte;
che le camere di commercio firmatarie sentono la necessita' di avere costanti rapporti tecnici e scientifici a livello universitario per le esigenze attinenti alle proprie funzioni istituzionali e di conseguenza che esse ritengono cosa necessaria il fatto che la facolta' di agraria dell'Universita' cattolica per le esigenze qui evidenziate sia dotata di una cattedra orientata verso lo studio dei rapporti tra l'alimentazione del bestiame e le caratteristiche del latte mediante un'adeguata attivita' di ricerca di base ed applicativa, nonche' con una azione di assistenza e divulgazione;
che l'Universita' cattolica del Sacro Cuore per mezzo della sua facolta' di agraria si e' dichiarata ben disposta ad accettare la proposta di convenzionamento di una cattedra al fine di poter consentire alle camere di commercio la realizzazione delle aspirazioni di cui sopra;
Considerato
che e' gia' previsto nello statuto dell'Universita' cattolica e nell'ordinamento didattico della facolta' l'insegnamento di valutazione zootecnica degli alimenti e che lo stesso ben si presta a soddisfare le esigenze di cui alle premesse;
che dall'assegnazione a detta cattedra di un professore di ruolo sicuramente ne derivera' un vantaggio alle province interessate in relazione alla positiva e diretta incidenza che tale cattedra potra' esercitare nel settore della zootecnia alimentare.
Tutto cio' premesso e richiamato,
Si conviene e si stipula:
Art. 1.
Le camere di commercio di Milano, Brescia, Bergamo, Pavia, come sopra rappresentate, affinche' presso la facolta' di agraria dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore venga pienamente attuato l'insegnamento di valutazione zootecnica degli alimenti si impegnano a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi annui da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 65 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 :
d) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo (vigente al momento delle delibere delle camere di commercio) del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di professore universitario di ruolo;
b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) (con la precisazione in parentesi), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza o previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6.
Convenzione per un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria - art. 2
Art. 2.
I contributi di cui al precedente art. 1 vengono versati per le quote a fianco indicate da ciascuna delle camere di commercio di:
Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000 Brescia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000 Bergamo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000 Pavia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000
Convenzione per un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria - art. 3
Art. 3.
I contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 debbono essere versati all'Universita' cattolica del Sacro Cuore in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria - art. 4
Art. 4.
Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento del professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, le camere di commercio si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, le camere di commercio si impegnano altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b).
L'aumento dei contributi su indicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria - art. 5
Art. 5.
La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di valutazione zootecnica degli alimenti e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria - art. 6
Art. 6.
La presente convenzione si intende decaduta:
a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;
b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;
c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione per un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria - art. 7
Art. 7.
La presente convenzione e' stipulata nell'interesse dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, la quale dichiara di voler godere di ogni e qualsiasi norma di agevolazione fiscale di ordine alla registrazione.
Convenzione per un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria - art. 8
Art. 8.
Le parti danno atto che a seguito del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 , gli importi di cui all'art. 1 hanno gia' subito una variazione in aumento di cui l'Universita' cattolica del Sacro Cuore precisera' l'esatto ammontare all'atto della copertura della cattedra.
Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che trovandolo conforme alla loro volonta' lo sottoscrivono con me ufficiale rogante e con i testimoni.
F.to: Giuseppe LAZZATI
Corrado BONATO
Franco FEROLDI
Attilio VICENTINI
Guido RODOLFO
Angela CONCOLATO in AIROLDI, teste
Luigia CORNO in TODESCHINI, teste Giancarlo BRASCA, rogante
Registrato a Milano il 30 luglio 1974 - Ufficio del registro, al n. 13755 A/3 atti pubblici. - Esatte lire: esente.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI
Istituzione di un posto di professore presso la facoltà di economia e commercio- art. 1
Repertorio n. 32
REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
ISTITUZIONE DI UN POSTO CONVENZIONATO DI PROFESSORE Di RUOLO PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO.
L'anno millenovecentosettantasei (1976), il giorno 4 (quattro) del mese di febbraio, alle ore 9,30, (nove e trenta) in una sala del rettorato dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, avanti a me dott. Giancarlo Brasca, nato a Mezzago (Milano) il 1 agosto 1920, residente a Milano, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, ai sensi dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore n. 3662 in data 1 agosto 1974, con rinuncia, previo mio consenso, di comune accordo dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori:
prof. Giuseppe Lazzati, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente per la carica in Milano, largo Gemelli, 1, rettore dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore in data 14 gennaio 1976 (allegato A);
dott, Giuseppe Vigorelli, nato a Novara l'8 ottobre 1923, residente in Milano, via Canova, 25, presidente dell'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione dell'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa in data 23 gennaio 1976 (allegato B);
con l'intervento del dott. Urbano Aletti, nato a Milano il 18 marzo 1923 e residente a Milano, via Santo Spirito, 14, vice presidente della predetta associazione, e del
dott. Giampaolo Finardi, nato a Cremona il 16 novembre 1925 e residente per la carica in Milano, corso Venezia, 56, vice presidente della predetta associazione;
Premesso
che l'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa ha come scopo quello di sviluppare gli studi superiori e la ricerca nelle discipline bancarie e finanziarie promuovendo e potenziando l'attivita' didattica di specifici corsi di laurea;
che la predetta associazione ritiene necessario, per meglio realizzare i propri scopi, promuovere l'attribuzione ad un professore di ruolo della cattedra di tecnica bancaria presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore;
che l'Universita' cattolica si e' dichiarata disponibile ad aderire a tale iniziativa accettando inoltre la proposta della associazione di versare in unica soluzione una somma corrispondente al costo medio di un professore di ruolo nei venti anni della durata di questa convenzione, secondo i calcoli tabellari e gli emolumenti spettanti, desunti dalle tabelle ufficiali del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione;
che il consiglio della facolta' di economia e commercio nella seduta del 15 novembre 1975 ha deliberato l'accettazione della proposta di convenzione e che analoga delibera e' stata poi adottata dal senato accademico dell'Universita' cattolica nella seduta del 9 gennaio 1976 e che il consiglio di amministrazione ha deliberato la medesima accettazione nella seduta del 14 gennaio 1976.
Tutto cio' premesso e richiamato,
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
L'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa affinche' presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore venga attuato l'insegnamento di tecnica bancaria si impegna a versare alla Universita' medesima un contributo destinato a finanziare un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , pari all'importo complessivo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di professore universitario di ruolo, per un periodo di venti anni.
Istituzione di un posto di professore presso la facoltà di economia e commercio - art. 2
Art. 2.
Il contributo di cui al precedente art. 1 deve essere versato all'Universita' cattolica del Sacro Cuore in unica soluzione anticipata prima della nomina del titolare del posto.
Istituzione di un posto di professore presso la facoltà di economia e commercio- art. 3
Art. 3.
La presente convenzione che garantisce la copertura ventennale della cattedra di tecnica bancaria a partire dalla data della nomina del primo titolare della cattedra, potra' essere rinnovata di venti anni in venti anni, qualora cio' venga espressamente richiesto dalla Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno un anno prima della scadenza.
Istituzione di un posto di professore presso la facoltà di economia e commercio - art. 4
Art. 4.
Dichiarano le parti stipulanti che la presente convenzione ha come finalita' quelle culturali e di ricerca scientifica, come peraltro si evince dall'articolato che precede e pertanto l'Universita' cattolica chiede, in ordine alla registrazione, le agevolazioni fiscali del caso.
Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che, trovandolo conforme alla loro volonta', lo sottoscrivono con me ufficiale rogante.
F.to: Giuseppe LAZZATI
Giuseppe VIGORELLI
Urbano ALETTI
Giampaolo FINARDI
Giancarlo BRASCA, rogante
Registrato a Milano il 20 febbraio 1976 - Ufficio del registro, al n. 2413 atti pubblici. - Esatte L. 6200.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI