078U0588
078U0588
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978 n. 588)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 30, relativo al corso di laurea in chimica, e' modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti:
enzimologia;
chimica dei composti eterociclici.
L'art. 38, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, e' modificato nel senso che dopo il penultimo comma viene aggiunto il seguente: "anche l'insegnamento biennale di fisica sperimentale comporta due distinti esami alla fine di ogni anno di corso".
Nello stesso articolo dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente: "il laureando dovra' presentare e discutere un elaborato sperimentale in materia diversa da quella oggetto della dissertazione scritta. Tale elaborato dovra' vertere su rilevamento geologico qualora la dissertazione scritta non fosse inerente a questa disciplina".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 1978 LEONE PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1978 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 281