Monitoring Gesetzessammlung

078U0565

IT - DPR

078U0565

Modificazione all'aliquota contributiva dovuta dalle aziende editoriali alla gestione assegni familiari dell'istituto nazionale previdenza giornalisti italiani. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1978 n. 565)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564 , sulla previdenza e assistenza dei giornalisti; Visto l'art. 3 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953; Visto l' art. 20, terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 ; Visto l' art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ; Ritenuta la necessita' di modificare l'aliquota del contributo dovuto alla gestione degli assegni familiari dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle aziende editoriali, ivi comprese le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modifiche ed integrazioni, onde rapportarla alle effettive esigenze finanziarie della gestione stessa; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1978, l'aliquota del contributo, dovuto alla gestione degli assegni familiari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle aziende editoriali, ivi comprese le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modifiche ed integrazioni, e' determinata nella misura dell'1,80 per cento della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 aprile 1978 LEONE SCOTTI - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1978 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 57
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