078U0531
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Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'"Istituto dei registri di varieta' di prodotti sementieri". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 aprile 1978 n. 531)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all' art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Istituto dei registri di varieta' di prodotti sementieri" non e' necessario ai fini indicati nel citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta:
Art. 1
L'ente pubblico "Istituto dei registri di varieta' di prodotti sementieri" e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.
Art. 2
La parte di patrimonio, comprendente il materiale scientifico, i registri e le attrezzature tecniche di pertinenza dell'istituto, e' devoluta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del proseguimento dei compiti istituzionali gia svolti da suddetto istituto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 settembre 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 50