077U0241
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Richiamo alle armi, nell'anno 1977, di graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 maggio 1977 n. 241)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 30 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 ; Visto l' art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370 , sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248 , concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Ritenuto che le attuali particolari esigenze dell'ordine pubblico rendono necessario, anche in relazione alla situazione deficitaria degli organici dell'Arma, il richiamo di graduati e militari di truppa dei carabinieri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' autorizzato il richiamo alle armi, nell'anno 1977, di mille graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dai carabinieri effettivi e ausiliari e appartenenti a classi non anteriori al 1947.
Art. 2
Il richiamo sara' effettuato nei modi stabiliti dal Ministro per la difesa e per la durata di un anno.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 maggio 1977 LEONE LATTANZIO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1977 Registro n. 14 Difesa, foglio n. 141