Monitoring Gesetzessammlung

079U0775

IT - DPR

079U0775

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979 n. 775)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Macerata e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 36-bis. - Presso la facolta' di giurisprudenza e' istituita una scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni. Ad essa possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia, giurisprudenza, scienze politiche, nonche', su autorizzazione della direzione della scuola, anche i laureati di altre facolta'.
La scuola svolge un corso della durata di tre anni sui seguenti insegnamenti che costituiscono oggetto degli esami speciali:
1° Anno:
medicina legale generale;
disciplina della responsabilita' penale;
diritto matrimoniale civile e canonico;
disciplina della responsabilita' civile;
tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
traumatologia medico-legale;
semiotica medico-legale.
2° Anno:
medicina legale penalistica;
deontologia medica;
neuropsichiatria medico-legale;
elementi di medicina criminalistica e di medicina penitenziaria;
indagini di sopralluogo;
identificazione.
3° Anno:
medicina legale civilistica e canonistica;
tossicologia medico-legale;
tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
ostetricia e ginecologia forense;
elementi di legislazione del lavoro;
medicina delle assicurazioni e medicina legale militare e pensionistica civile;
elementi di medicina del lavoro.
Dopo il superamento di tutti gli esami e la discussione di una tesi originale, presentata per iscritto, su argomento attinente a materie oggetto del corso, verra' rilasciato il diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.
La scuola e' retta da un comitato composto dal preside della facolta' di giurisprudenza, che lo presiede; e da due professori, tra cui il direttore dell'istituto di medicina legale, al quale spetta la funzione di direttore della scuola, sempre che sia professore di ruolo; altrimenti il consiglio di facolta' nomina direttore un professore di ruolo.
Le tasse e soprattasse per la iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sono fissate nel modo seguente:
1) tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 2) soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 3) soprattassa esame diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 4) tassa diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 5) tassa fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
I suddetti introiti sono integrati ai fini del funzionamento della scuola, da un contributo dell'Universita' e da quelli eventuali di altri enti o privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1980 Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 394
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