074U0830
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Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione della ricerca, della estrazione e della utilizzazione delle acque sotterranee nei territori dei comuni di Sovicille e Montepulciano in provincia di Siena. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974 n. 830)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , con il quale il Governo della Repubblica e' autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;
Ritenuta la necessita' di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica amministrazione i territori dei comuni di Sovicille e Montepulciano, in provincia di Siena;
Visto il voto 6 aprile 1972, n. 389 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udita la regione Toscana che ha espresso, ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, parere favorevole giusta deliberazione n. 1616 del 31 ottobre 1972 ;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei territori dei comuni di Sovicille e Montepulciano, in provincia di Siena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 marzo 1974 LEONE RUMOR - LAURICELLA - FERRARI - AGGRADI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 89