073U0363
073U0363
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 maggio 1973 n. 363)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e le successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709 , convertito nella legge 6 luglio 1922, n. 1158 e il regio decreto 19 aprile 1941, n. 279 , che concedono all'Istituto italiano di credito fondiario la facolta' di costituire una sezione autonoma per il credito e il risparmio;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni, nonche' i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 e 17 luglio 1947, n. 691 , concernenti la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;
Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni, con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 13 marzo 1969, n. 138;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di detto Istituto, tenutasi il 10 agosto 1972;
Vista la deliberazione 7 settembre 1972 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio relativa all'istituzione, presso l'istituto italiano di credito fondiario, della sezione autonoma per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato il nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni, con sede in Roma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 maggio 1973 LEONE MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 139. - VALENTINI
Art. 1
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario
Art. 1.
L'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni con sede in Roma, ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario, nelle sue varie forme, in tutto il territorio della Repubblica.
L'istituto puo' compiere altresi' quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.
L'istituto puo' istituire proprie filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica.
L'istituto puo' effettuare le proprie operazioni anche per il tramite degli istituti e aziende di credito che, direttamente o a mezzo dei rispettivi istituti centrali di categoria, partecipano al suo capitale, delegando ai medesimi la stipulazione dei relativi contratti deliberati dagli organi amministrativi dell'istituto.
Art. 2
Art. 2.
Presso l'istituto hanno sede anche:
a) una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' avente un proprio statuto;
b) una sezione autonoma per il credito ed il risparmio, la cui attivita' e' regolata dalle norme del presente statuto.
Art. 3
Art. 3.
La durata di anni 50 assegnata all'istituto, per l'esercizio del credito fondiario, con regio decreto 6 maggio 1891, n. 222 , prorogata di anni 50 con regio decreto 19 aprile 1941, n. 279 , e' prorogata di altri 50 anni e potra' essere ulteriormente prorogata in base a deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
Art. 4
Art. 4.
Il capitale sociale e' di lire quattromilatrecentoventi milioni ed e' diviso in azioni del valore nominale di lire mille.
I titoli rappresentanti le azioni, numerati in ordine progressivo, sono firmati da un consigliere di amministrazione e dal direttore generale.
Le sottoscrizioni ed i versamenti di eventuali aumenti di capitale avranno luogo, entro il limite massimo fissato dalla legge, con le norme che saranno stabilite dalla assemblea degli azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione.
Art. 5
Art. 5.
Il capitale versato e' impiegato in mutui Fondiari in contanti, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore sul credito fondiario, oppure nei modi stabiliti dall' art. 82 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646 , secondo le ripartizioni che vengano deliberate dal consiglio di amministrazione.
Art. 6
Art. 6.
La creazione e la emissione, delle cartelle fondiarie avvengono secondo le norme fissate dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.
Art. 7
Art. 7.
La sezione credito e risparmio ha lo scopo di affiancare, integrare e potenziare l'opera dell'istituto italiano di credito fondiario.
Art. 8
Art. 8.
La sezione ha un fondo di dotazione di lire duemila milioni costituito dall'istituto italiano di credito fondiario. Tale fondo, su decisione dell'assemblea degli azionisti e previo benestare dell'organo di vigilanza, potra' essere aumentato fino ad un importo pari alla meta' del capitale sociale dell'istituto medesimo.
Art. 9
Art. 9.
La sezione esplica la sua funzione per mezzo degli stessi organi sociali, di amministrazione, di controllo e di gestione dell'istituto italiano di credito fondiario con la disciplina, le modalita' e la rappresentanza previste dal presente statuto.
Art. 10
Art. 10.
Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze dell'istituto italiano di credito fondiario.
La sezione rimborsera' all'istituto le spese relative al personale, nonche' le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verra' determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.
Art. 11
Art. 11.
La sezione raccoglie risparmio a medio termine in tutte le forme legalmente consentite, con i vincoli stabiliti dalle autorita' competenti e per un ammontare non superiore a venti volte l'importo del fondo di dotazione e delle riserve.
Salvo l'osservanza delle disposizioni che l'autorita' creditizia ritenesse di stabilire circa la eventuale diversa forma di impiego di determinate aliquote dei depositi raccolti, la sezione puo' compiere le seguenti operazioni:
a) prefinanziamenti nelle operazioni collegate all'attivita' dell'istituto di cui agli articoli 1 (primo e secondo comma) del presente statuto e 2 dello statuto della sezione opere pubbliche, secondo le norme, con le modalita', nei termini e con le garanzie stabilite dal consiglio di amministrazione;
b) acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, di obbligazioni emesse dagli istituti speciali di credito mobiliare ed immobiliare e da enti pubblici, ed operazioni di riporto e anticipazioni sui titoli stessi;
c) conti correnti con aziende di credito;
d) altre operazioni assistite da idonee garanzie, secondo le norme stabilite dal consiglio di amministrazione, dirette ad incoraggiare lo sviluppo dell'edilizia e delle opere di pubblica utilita'.
La sezione puo' inoltre effettuare operazioni di vendita dei titoli di sua proprieta' od impiegare i titoli stessi a garanzia di anticipazioni presso la Banca d'Italia e presso gli istituti e le aziende di credito di cui al quarto comma dell'art. 1.
L'ammontare di tali anticipazioni sara' determinato dal consiglio di amministrazione.
Art. 12
Art. 12.
Il fondo di dotazione ed i fondi di riserva della sezione, di cui agli articoli 8 e 38 del presente statuto, come pure le ipoteche ed i crediti di ogni specie, derivanti dalle operazioni di essa, sono vincolati con privilegio a garanzia delle operazioni medesime.
Art. 13
Art. 13.
L'assemblea degli azionisti, tanto ordinaria quanto straordinaria, si compone di tutti coloro che posseggono una o piu' azioni su cui siano stati eseguiti tutti i versamenti deliberati.
Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
Art. 14
Art. 14.
L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta occorrono deliberazioni su argomenti ad essa riservati dalla legge o dallo statuto sociale.
Art. 15
Art. 15.
La convocazione dell'assemblea e' deliberata dal consiglio di amministrazione e viene notificata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea ordinaria delibera sopra tutti gli oggetti indicati nell' art. 2364 codice civile .
Art. 16
Art. 16.
Per la costituzione dell'assemblea e la validita' delle relative deliberazioni, si applicano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 codice civile .
Art. 17
Art. 17.
Gli azionisti che intendono intervenire all'assemblea debbono depositare o presentare le loro azioni, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Possono inoltre intervenire gli azionisti i quali, senza avere in precedenza richiesto l'iscrizione nel libro dei soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato nel termine di cui sopra, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dei quali siano in possesso mediante una serie continua di girate.
Art. 18
Art. 18.
Gli azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea da un mandatario, purche' il mandato sia conferito ad altro azionista avente diritto di partecipare all'assemblea.
Art. 19
Art. 19.
L'assemblea e' presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci.
Il presidente e' assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale dell'assemblea e' redatto da un notaio.
Art. 20
Art. 20.
Il consiglio di amministrazione dell'istituto e' composto di un numero non minore di quindici e non maggiore di ventuno membri, determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria degli azionisti.
I consiglieri di amministrazione sono eletti per un triennio e sono rieleggibili.
Art. 21
Art. 21.
Entro 30 giorni dalla notizia della nomina, gli amministratori devono prestare cauzione in azioni dell'istituto o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, oppure parte in azioni e parte in titoli emessi o garantiti dallo Stato, per un importo di lire 200 mila nominali.
La cauzione degli amministratori rimane inalienabile a garanzia della loro gestione.
Art. 22
Art. 22.
Il consiglio di amministrazione elegge annualmente il presidente, uno o piu' vice presidenti e il segretario, nonche' il comitato esecutivo.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fanno le veci, in ordine di anzianita' di nomina, i vice presidenti; ove anche i vice presidenti siano assenti od impediti, la sostituzione spetta al consigliere piu' anziano di nomina.
Art. 23
Art. 23.
Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del consiglio, le quali si tengono, di regola, una volta al mese, nella sede dell'istituto o anche altrove.
Art. 24
Art. 24.
Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca anche adunanze straordinarie del consiglio, di sua iniziativa oppure su richiesta scritta di tre amministratori o del direttore generale.
Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, sono fatte, per lettera, almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza; nei casi di urgenza, possono essere fatte, con telegramma, almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.
Art. 25
Art. 25.
Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri e facolta' per la gestione sociale.
Piu' specialmente il consiglio delibera:
a) il saggio d'interesse e la provvigione dei mutui;
b) la concessione dei mutui e le loro garanzie;
c) le azioni giudiziarie, salvo quanto dispone il successivo art. 32;
d) l'acquisto e l'alienazione di immobili, nei casi ed entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario;
e) l'impiego del capitale non applicato a mutui, a termini del precedente art. 5;
f) le cessioni, le transazioni, i compromessi e le clausole compromissorie e, in genere, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi all'amministrazione dell'istituto e della sezione credito e risparmio;
g) le proposte di aumento del capitale sociale, da sottoporre all'assemblea degli azionisti, entro il limite massimo fissato dalla legge;
h) la creazione di nuove serie di cartelle ed i rispettivi saggi di interesse;
i) la istituzione di filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica;
l) le proposte per le modifiche del presente statuto, da sottoporre all'assemblea degli azionisti;
m) le norme per la concessione dei mutui ed i regolamenti interni;
n) le tariffe per il rimborso delle spese relative alla concessione dei mutui;
o) le forme di raccolta della sezione credito e risparmio, secondo le norme vigenti per la raccolta a medio termine;
p) i saggi di interesse sulle operazioni di raccolta di fondi;
q) le modalita' di impiego delle disponibilita' della sezione credito e risparmio, nonche' i saggi di interesse e le garanzie da acquisirsi per le singole operazioni;
r) gli impieghi in titoli della sezione credito e risparmio;
s) le anticipazioni passive e l'importo massimo di esse;
t) le proposte in merito ai bilanci annuali dell'Istituto italiano di credito fondiario e della sezione credito e risparmio, da sottoporre alla assemblea degli azionisti.
Il consiglio puo' delegare al comitato esecutivo parte dei propri poteri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere e), g), l), m) e t), non delegabili.
Il consiglio puo' conferire, altresi', delegazioni speciali, anche con poteri di rappresentanza.
Art. 26
Art. 26.
Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita', la proposta s'intende respinta.
Art. 27
Art. 27.
Le deliberazioni del consiglio sono trascritte in apposito registro, tenuto a norma di legge, e sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.
Gli estratti delle deliberazioni, firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova delle medesime in giudizio e ovunque occorra produrli.
Art. 28
Art. 28.
Al consiglio di amministrazione e' assegnata dall'assemblea una somma da ripartirsi fra i suoi membri, nel modo stabilito dal consiglio stesso.
Art. 29
Art. 29.
Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dai vice presidenti e da tre a cinque consiglieri nominati annualmente dal consiglio.
Il comitato stesso e' convocato, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 24, dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dai vice presidenti in ordine di anzianita' di nomina.
Per le deliberazioni del comitato si applicano le norme dell'art.
26.
Art. 30
Art. 30.
Il comitato esecutivo delibera su:
a) i mutui e le altre operazioni consentite e le loro garanzie, fino all'importo stabilito dal consiglio di amministrazione;
b) le cancellazioni, le restrizioni, le riduzioni e le divisioni di ipoteche e trascrizioni, salvo il disposto dell'art. 32, nonche' la riduzione o sostituzione di garanzie per le operazioni della sezione credito e risparmio;
c) la nomina e la revoca del personale, e le condizioni relative, salvo il disposto degli articoli 31 e 33.
Il comitato delibera altresi' sulle materie per le quali vi sia stata delega dal consiglio ai sensi del terzo comma dell'art. 25.
Art. 31
Art. 31.
Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione ed attende alla trattazione degli affari sociali, con le attribuzioni di cui all'art. 32.
Art. 32
Art. 32.
Il direttore generale interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Il direttore generale:
a) presenta al consiglio ed al comitato le sue proposte sopra tutte le materie riguardanti l'amministrazione dell'istituto e della sezione credito e risparmio accompagnate da una relazione;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato;
c) cura la riscossione delle entrate e ordina la spesa entro i limiti stabiliti;
d) promuove le azioni giudiziarie contro i debitori morosi;
e) prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti di natura conservativa e provvede circa l'eventuale concorso dell'istituto e della sezione credito e risparmio alle aste dei beni ipotecati a favore dell'istituto o della sezione, salvo a riferirne al consiglio di amministrazione;
f) consente:
la cancellazione delle ipoteche e trascrizioni, quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo ovvero quando sia avvenuta la estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito;
la cancellazione di ipoteche e trascrizioni dipendenti da qualsiasi altra operazione, quando sia stato regolato ogni credito; la riduzione della somma per la quale fu iscritta la ipoteca, quando si siano verificate le condizioni previste dalle leggi sul credito fondiario;
la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, salvo gli occorrenti provvedimenti giudiziari, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese;
g) propone la nomina e la revoca del personale;
h) dirige tutti gli affari sociali e provvede, in genere, a quanto concerne il funzionamento dell'istituto e della sezione credito e risparmio ed agli incarichi speciali che gli fossero conferiti dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.
Art. 33
Art. 33.
Il consiglio di amministrazione puo' nominare uno o piu' vice direttori generali che sostituiscano il direttore generale in caso di assenza o impedimento, con tutte le facolta' ed i poteri a lui spettanti o con una parte di essi.
Il consiglio stesso puo' altresi' designare chi debba sostituire il direttore generale ed i vice direttori generali in caso di loro assenza o impedimento.
Art. 34
Art. 34.
La rappresentanza dell'istituto spetta, disgiuntamente, al presidente ed al direttore generale, o a chi fa le loro veci.
Gli stessi possono conferire mandati speciali.
Art. 35
Art. 35.
L'assemblea ordinaria nomina cinque sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti.
I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei sindaci e' determinata dall'assemblea all'atto della nomina per tutto il triennio di durata dell'ufficio.
Art. 36
Art. 36.
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione predispone due distinti bilanci, uno per l'attivita' inerente all'esercizio del credito fondiario, e l'altro della sezione credito e risparmio, e li sottopone per l'approvazione all'assemblea degli azionisti, entro il termine di cui all'art. 14.
Art. 37
Art. 37.
Gli utili netti di ciascun esercizio dell'istituto italiano di credito fondiario sono ripartiti nel modo seguente:
a) viene prelevata una somma non minore del 5% per destinarla alla formazione di un fondo di riserva ordinario, fino a che questo abbia raggiunto almeno un quinto del capitale versato;
b) viene quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6% del capitale versato;
c) la parte residua, per una meta', viene destinata al fondo di riserva ordinario o ad un fondo di riserva straordinario, e per l'altra meta' rimane a disposizione dell'assemblea.
Art. 38
Art. 38.
Gli utili netti di ciascun esercizio della sezione credito e risparmio sono ripartiti nel modo seguente:
a) viene prelevata una somma pari al 10% per destinarla ad un fondo di riserva ordinario fino a quando questo non raggiunga la meta' del fondo di dotazione;
b) viene quindi corrisposto all'istituto italiano di credito fondiario un interesse fino all'8% del fondo di dotazione;
c) il residuo degli utili netti va in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la meta' del fondo di dotazione;
d) quando il fondo di riserva ordinario avra' raggiunto la meta' del fondo di dotazione, gli utili netti residuali saranno destinati per meta' a costituire un fondo di riserva straordinaria e per l'altra meta' rimarranno a disposizione dell'assemblea degli azionisti dell'istituto italiano di credito fondiario.
Art. 39
Art. 39.
L'impiego dei fondi di riserva, ordinari e straordinari dell'Istituto italiano di credito fondiario e della sezione credito e risparmio avviene in conformita' del disposto della legge 24 novembre 1961, n. 1306 .
Art. 40
Art. 40.
Nel momento in cui, per qualsiasi causa, l'istituto cessasse le sue operazioni di credito fondiario e dopo che siano state accertate e liquidate le eventuali perdite subite, si applicano le norme di cui al regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2361 .
Art. 41
Art. 41.
Per tutto quanto non e' previsto dal presente statuto, valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.
Visto, il Ministro per il tesoro
MALAGODI