071U0992
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Determinazione dei canoni relativi alla cessione in uso a terzi, da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici, nonche' dei canoni, relativi alla manutenzione eseguita dall'Amministrazione p.t. su apparati di terzi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 marzo 1971 n. 992)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 8 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 ; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 269 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338 ; Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232 , recante norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1413 , con il quale sono stati stabiliti, in applicazione della legge 3 novembre 1961, n. 1232 , i canoni relativi all'uso delle pacificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori posati su di esse di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla manutenzione di linee per conto di altre amministrazioni o di terzi, nonche' le quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, recante norme per l'attuazione della predetta legge 3 novembre 1961, n. 1232 ; Ritenuta la necessita' di stabilire, in applicazione della precitata legge 3 novembre 1961, n. 1232 , anche i canoni relativi alla cessione in uso a terzi da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici, nonche' dei canoni relativi alla manutenzione di apparati di terzi eseguita dall'amministrazione stessa; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I canoni annui per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree e in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici ceduti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad altre amministrazioni statali, enti diversi e privati, nonche' i canoni relativi alla manutenzione di apparati di terzi eseguita dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti nella misura risultante dalla tabella annessa al presente decreto.
Art. 2
E' in facolta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di accordare riduzioni, sui canoni di cui all'annessa tabella alle amministrazioni, enti, organizzazioni e societa' concessionarie indicati nell' articolo 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1232 , alle condizioni e nei limiti previsti nell'articolo stesso.
Art. 3
Per le cessioni di circuiti urbani di durata inferiore ai 30 giorni, si applica un canone forfettario giornaliero nella misura di L. 6000 per il primo giorno, di L. 2000 dal secondo al quindicesimo giorno e di L. 1000 per i giorni successivi.
Art. 4
Per la cessione dei circuiti di cui alle voci 1) e 2) dell'annessa tabella con una o piu' derivazioni intermedie si considerano separatamente, ai fini dell'applicazione del canone, le singole tratte di circuito misurate in linea d'aria.
Per le cessioni di circuiti di cui alla voce 3) con una o piu' derivazioni intermedie urbane si considera, ai fini dell'applicazione dei canoni, la lunghezza totale del circuito misurato in linea d'aria, e, per ciascuna delle predette derivazioni urbane, il relativo canone e' maggiorato del 20%.
Art. 5
Il circuito ceduto dovra' di norma essere utilizzato a ciascuno dei terminali da un solo utente.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potra' consentire che il circuito ceduto sia utilizzato, in uno od in entrambi i terminali, da piu' utenti purche' esercenti attivita' identiche.
In tal caso, il canone e' maggiorato rispettivamente del 20%, 30% e 37,5% a seconda che il circuito sia utilizzato, in uno od in entrambi i terminali, da due, tre o piu' utenti; il circuito, inoltre, dovra' essere esercitato secondo le prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 6
Le cessioni di cui alle voci 4), 5) e 6) della tabella annessa possono essere effettuate soltanto nei confronti delle amministrazioni statali, enti, organizzazioni e societa' indicati nell' art. 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1232 .
Art. 7
Il presente decreto ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 marzo 1971 SARAGAT COLOMBO - BOSCO - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 134. - CARUSO
Tabella
TABELLA DEI CANONI DI USO E MANUTENZIONE
Canoni di uso di circuiti interurbani (1)
1) Circuito telegrafico per velocita di trasmissione
fino a 50 baud (120 Hz):
per ogni km. o frazione, sino ad un massimo di
km. 400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
oltre 400 km., supplemento fisso . . . . . . . . . " 100.000
2) Circuito telegrafico per velocita di trasmissione
oltre 50 sino a 200 baud (400 Hz):
per ogni km. o frazione, sino ad un massimo di
400 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20.000
oltre 400 km., supplemento fisso . . . . . . . . . " 110.000
3) Circuito di tipo telefonico di banda lorda 4 KHz
per trasmissioni telegrafiche sull'intera banda
telefonica:
nell'ambito settoriale . . . . . . . . . . . . . . " 600.000 nell'ambito distrettuale . . . . . . . . . . . . . " 2.080.000 nell'ambito interdistrettuale:
sino a 30 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.500.000
oltre i 30 e sino a 60 km. . . . . . . . . . . . " 3.860.000 oltre i 60 e sino a 130 km. . . . . . . . . . . " 5.247.000 oltre i 130 e sino a 250 km. . . . . . . . . . . " 6.930.000 oltre i 250 km. . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.316.000
4) Doppino aereo o in cavo o circuito portante di si-
stemi di telegrafia armonica - per ogni km. o fra-
zione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 24.000
5) Circuito di banda lorda 4 KHz realizzato in alta
frequenza su doppino o in cavo, con apparecchia-
ture del terzo - per ogni km. o frazione . . . . . " 6.000
6) Circuito di banda 120 Hz realizzato dal terzo con
proprie apparecchiature su circuito telefonico:
ogni km. o frazione. . . . . . . . . . . . . . . . " 4.500
Canoni di uso di circuiti urbani (2)
7) Circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti in-
terurbani:
per ogni km. o frazione di conduttore. . . . . . . L. 12.000
Canoni di uso e manutenzione di apparati
8) Canone di uso e manutenzione apparati telestam-
panti di proprieta P.T. . . . . . . . . . . . . . L. 270.000
9) Canone manutenzione apparati telestampanti di pro-
prieta di terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . " 90.000
10) Canoni di uso e manutenzione riperforatori tele-
stampanti di proprieta P.T. . . . . . . . . . . . " 60.000
11) Canone manutenzione riperforatori telestampanti di
proprieta di terzi. . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000
12) Canone di uso e manutenzione di 1 emettitore per
telestampante di proprieta P.T. . . . . . . . . . " 90.000
13) Canone manutenzione di 1 emettitore automatico per
telestampante di proprieta di terzi . . . . . . . " 40.000
14) Canone di uso e manutenzione di 1 pannello ripeti-
tore di proprieta P.T. . . . . . . . . . . . . . " 20.000
Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO