Monitoring Gesetzessammlung

071U0932

IT - DPR

071U0932

Modificazioni allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971 n. 932)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265 , che ha istituito il fondo di assistenza per i finanzieri; Vista la legge 6 ottobre 1967, n. 942 , concernente modificazioni alla legge suddetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414 , recante approvazione dello statuto del fondo di assistenza per i finanzieri; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le lettere a) , b) , c) , d) ed e) del secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414 , sono sostituite come segue:
"a) 9% per l'assistenza agli orfani;
b) 2% per l'assicurazione del personale;
c) 3% per le spese generali;
d) 60% per l'indennita' di buonuscita;
e) 26% per gli altri interventi del fondo".
Allo stesso articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio, puo' variare, in piu' o in meno, le percentuali stabilite alle lettere a), b), c) ed e) del precedente comma, in relazione all'andamento della gestione".
Al terzo comma dell'art. 27 del medesimo decreto e' aggiunta la seguente lettera:
"c) per far fronte alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per le voci di spesa di cui al secondo comma dell'art. 25".

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1971.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1971 SARAGAT FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 43. - CARUSO
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