074U0411
074U0411
Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1974 n. 411)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 ;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo sul trasporto aereo civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese con allegati, concluso a Pechino l'8 gennaio 1973, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. XVI dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 marzo 1974 LEONE RUMOR - MORO - TANASSI - PRETI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1974 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 20. - SCIARRETTA
Art. I
ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO CIVILE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, nell'intento di facilitare i contatti amichevoli tra il popolo italiano ed il popolo cinese e di sviluppare le reciproche relazioni tra i due Paesi nel campo dei trasporti aerei, conformemente ai principi del reciproco rispetto dell'indipendenza e sovranita', della non ingerenza nei rispettivi affari interni, dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio nonche' dell'amichevole cooperazione, ed in vista dell'istituzione di servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I.
Ai fini del presente accordo:
1. Il termine "Autorita' aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana, il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile" e nel caso della Repubblica popolare cinese, l'Amministrazione generale dell'aviazione civile della Cina o, in entrambi i casi, ogni autorita' od ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate dalle autorita' sopra menzionate;
2. Il termine "impresa designata" significa un'impresa che una Parte contraente abbia designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' dell'articolo III del presente accordo, per operare i servizi aerei convenuti sulle rotte specificate nell'annesso I al presente accordo;
3. Il termine "servizio aereo" significa qualsiasi servizio aereo regolare effettuato da un aeromobile per il pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci;
4. Il termine "servizio aereo internazionale" significa un servizio aereo che attraversi lo spazio aereo sovrastante il territorio di piu' di uno Stato;
5. Il termine "impresa aerea" significa ogni impresa di trasporto aereo che offra ed operi un servizio aereo internazionale;
6. Il termine "fermata per scopi non di traffico" significa l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, merci o posta.
Art. II
Articolo II.
1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente il diritto di operare servizi aerei regolari, d'ora innanzi chiamati "i servizi convenuti", sulla rotta specificata nell'annesso I al presente accordo, d'ora innanzi chiamata "la rotta specificata", per il trasporto internazionale di passeggeri, bagaglio, merci e posta.
2. Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente, nell'operare i servizi convenuti sulla rotta specificata, godra' dei seguenti diritti:
a) sorvolare senza effettuare scalo il territorio dell'altra Parte contraente, subordinatamente all'approvazione dei programmi stagionali da parte delle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente;
b) atterrare sul territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico;
c) effettuare scali sul territorio dell'altra Parte contraente, nei punti della rotta specificata nell'annesso I al presente accordo, allo scopo di imbarcare o sbarcare traffico internazionale di passeggeri, bagaglio, merci e posta provenienti da o diretti nel territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo.
3. L'impresa designata di ciascuna Parte contraente non avra' diritto ad imbarcare in un punto del territorio dell'altra Parte contraente traffico pagante di passeggeri, bagaglio, merci e posta destinato ad un altro punto dello stesso territorio.
4. Ciascuna Parte contraente notifichera' all'altra Parte contraente, con almeno sessanta giorni di anticipo, l'inaugurazione dei propri servizi convenuti sulla rotta specificata. La data di inizio dei servizi sara' concordata fra le due imprese designate, e soggetta all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.
5. L'impresa designata di ciascuna Parte contraente puo' operare voli speciali tra i territori di entrambe le Parti contraenti, purche' sia presentata all'altra Parte contraente una richiesta almeno cinque giorni prima che tali voli vengano effettuati fermo restando che i voli potranno avvenire solo dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione per via diplomatica.
Art. III
Articolo III.
1. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese designeranno, per via diplomatica, l'impresa aerea che operera' i rispettivi servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. La proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa designata da ciascuna Parte contraente dovra' restare nelle mani di tale Parte contraente.
3. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'articolo II del presente accordo all'impresa designata dall'altra Parte contraente, nel caso in cui tale impresa manchi di ottemperare alle leggi ed ai regolamenti in vigore nella prima Parte contraente, o manchi di operare in conformita' alle condizioni prescritte dal presente accordo e dal suo annesso I. Tuttavia, in circostanze normali, tale diritto sara' esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente e tale consultazione dovra' cominciare entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Art. IV
Articolo IV.
1. Le imprese designate dalle due Parti contraenti godranno di pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. Le questioni relative agli orari, alle condizioni del trasporto, alla rappresentanza alle vendite, all'assistenza a terra ecc. nell'esercizio delle rotte specificate, saranno concordate tramite consultazioni tra le imprese designate di entrambe le Parti contraenti e saranno soggette all'approvazione delle rispettive autorita' aeronautiche. Gli orari predisposti dalla impresa designata di ciascuna Parte contraente, incluse le rotte e il tipo di servizi, saranno presentati per l'approvazione, almeno trenta giorni prima della loro introduzione, alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente tramite l'impresa designata di quest'ultima Parte contraente.
3. L'impresa designata da ciascuna Parte contraente avra' in ogni caso il diritto di operare i servizi convenuti sulla rotta specificata con ogni tipo di aeromobile. L'introduzione di aeromobili supersonici sara' subordinata ad accordo tra le due imprese designate da approvarsi da parte delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.
Art. V
Articolo V.
1. Le tariffe applicabili ai servizi convenuti saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenuti in debito conto tutti gli elementi costitutivi, compresi il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche dei servizi, come il grado di velocita' e di conforto e, ove ritenuto conveniente, le tariffe di altre compagnie aeree per ogni parte della rotta specificata.
Tali tariffe saranno fissate in conformita' alle seguenti disposizioni del presente articolo.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno concordate tra le imprese designate, ove ritenuto conveniente, di concerto con altre compagnie aeree che operino su tutta o parte di tale rotta.
3. Qualunque tariffa cosi' concordata sara' sottoposta all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la sua introduzione. Tale periodo puo' essere ridotto in casi particolari, qualora le autorita' aeronautiche concordino in tal senso.
4. In caso di disaccordo in materia di tariffe tra le imprese designate, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si sforzeranno di fissarle d'accordo fra loro.
5. Se le autorita' aeronautiche non raggiungono l'accordo sull'approvazione di una tariffa sottoposta ad esse in virtu' del paragrafo 3 del presente articolo o sulla fissazione di una tariffa di cui al paragrafo 4, la controversia sara' risolta secondo le disposizioni dell'art. XIII del presente accordo.
6. Nessuna tariffa entrera' in vigore se le autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non sono d'accordo su di essa.
7. Una volta che le tariffe siano state stabilite secondo le disposizioni del presente articolo, tali tariffe resteranno in vigore finche' nuove tariffe non vengano fissate allo stesso modo.
Art. VI
Articolo VI.
Ciascuna Parte contraente fissera' nel suo territorio gli aeroporti e gli alternati che debbono essere utilizzati dall'impresa designata dell'altra Parte contraente per l'esercizio della rotta specificata, e fornira' a quest'ultima i servizi di comunicazione, di navigazione, metereologici e gli alti i servizi ausiliari nel proprio territorio, necessari per l'esercizio dei servizi convenuti.
Art. VII
Articolo VII.
1. Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza, alla partenza ed alla navigazione nel proprio territorio degli aeromobili impiegati nell'esercizio di servizi aerei internazionali saranno applicabili agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.
2. Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio dei passeggeri, dell'equipaggio, del bagaglio, delle merci e della posta trasportati per via aerea saranno applicabili ai passeggeri, all'equipaggio, al bagaglio, alle merci e alla posta trasportati dagli aeromobili impresa designata dall'altra Parte contraente, mentre si trovano nel territorio della prima Parte contraente.
Art. VIII
Articolo VIII.
1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, saranno ammessi all'entrata e all'uscita dal territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da qualsiasi altro dazio o imposta.
2. I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo, esistenti sugli aeromobili delle imprese designate di una Parte contraente saranno ammessi in entrata ed in uscita dal territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro dazio od imposta. I materiali cosi' esentati non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente.
3. I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte contraente impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro dazio ed imposta.
4. I carburanti e i lubrificanti che gli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro dazio ed imposta, anche se consumati in parte nel corso dei voli al di sopra di detto territorio. Uguale esenzione e' accordata alle parti di ricambio, al normale equipaggiamento e provviste di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente.
5. I materiali che beneficino delle agevolazioni indicate nei paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego o consumo, a meno che non siano impiegati per altri scopi nel territorio della Parte contraente interessata, subordinatamente alle disposizioni di detta Parte contraente. In attesa del loro uso ed impiego, debbono rimanere sotto supervisione e controllo doganale.
6. Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere subordinate alla osservanza di determinate formalita' normalmente applicabili nel territorio della Parte contraente che accorda le esenzioni e non vanno riferite a diritti percepiti come corrispettivo di servizi resi.
Art. IX
Articolo IX.
1. Per l'esercizio della rotta specificata, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente ha il diritto, su base di reciprocita', di stabilire propri uffici di rappresentanza nei punti di scalo sulla rotta specificata nel territorio dell'altra Parte contraente. Il personale di tali uffici di rappresentanza sara' composto di cittadini della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese e il numero delle persone addette sara' concordato su base di reciprocita' tramite consultazione tra le imprese designate dalle due Parti contraenti e soggetto all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. Il personale di tali uffici dovra' osservare le leggi e i regolamenti vigenti nel Paese dove tali uffici sono situati.
2. Ciascuna Parte contraente fornira' assistenza e facilitazioni agli uffici di rappresentanza dell'impresa designata dell'altra Parte contraente.
Art. X
Articolo X.
Gli introiti realizzati dall'impresa designata di ciascuna Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente potranno essere trasferiti.
Art. XI
Articolo XI.
1. L'aeromobile dell'impresa designata di ciascuna Parte contraente in servizio sulla rotta specificata dovra' recare i contrassegni di nazionalita' e di immatricolazione e dovra' portare a bordo i seguenti documenti:
1) certificato di immatricolazione;
2) certificato di aeronavigabilita';
3) giornale di bordo;
4) licenza di stazione radio;
5) licenze o certificati per ciascun membro dell'equipaggio;
6) lista dei membri dell'equipaggio;
7) Vista dei passeggeri con l'indicazione dei luoghi di partenza e destinazione;
8) manifesto di merci e posta.
Ciascuna Parte contraente riconoscera' la validita' dei documenti sopra enumerati rilasciati dall'altra Parte contraente.
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze concessi a propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Paese.
2. I membri dell'equipaggio dell'impresa designata da ciascuna delle due Parti contraenti in servizio sulla rotta specificata dovranno avere la cittadinanza del Paese di appartenenza delle rispettive compagnie.
Per quanto riguarda il personale di cabina, possono essere impiegati cittadini di Paesi terzi subordinatamente all'approvazione di una lista di nomi da sottoporsi all'altra Parte contraente.
Art. XII
Articolo XII.
Qualora l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente si trovi in pericolo o subisca un incidente nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima Parte contraente dara' disposizioni alle autorita' competenti per:
1) fornire assistenza ai passeggeri e all'equipaggio;
2) informare immediatamente dell'incidente la prima Parte contraente;
3) prendere tutti i provvedimenti di sicurezza in favore dell'aeromobile e del suo contenuto;
4) condurre un'inchiesta sull'incidente;
5) permettere agli osservatori della prima Parte contraente l'accesso all'aeromobile e fornire loro tutte le facilitazioni;
6) autorizzare la partenza dell'aeromobile e del suo contenuto dal momento in cui non sono piu' necessari per l'inchiesta;
7) comunicare per iscritto alla prima Parte contraente i risultati dell'inchiesta tecnica.
Le spese sostenute per le attivita' sopramenzionate saranno a carico della parte nel cui territorio l'incidente e' avvenuto.
Art. XIII
Articolo XIII.
Entrambe le Parti contraenti assicureranno la corretta esecuzione del presente accordo in uno spirito di stretta collaborazione e reciproco aiuto. Qualora sorga una divergenza di opinioni sull'interpretazione o sulla esecuzione del presente accordo, le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti si sforzeranno di risolverla direttamente attraverso consultazioni in uno spirito di amichevole collaborazione e reciproca comprensione.
Se tuttavia non possa essere raggiunto un accordo, le Parti contraenti risolveranno la divergenza tramite i canali diplomatici.
Art. XIV
Articolo XIV.
Qualora una delle due Parti contraenti desideri modificare od emendare una qualsiasi disposizione del presente accordo, puo' in qualsiasi momento richiedere consultazioni con l'altra Parte contraente e tali consultazioni inizieranno entro un periodo di sessanta giorni dalla data in cui l'altra Parte contraente ha ricevuto la richiesta.
Qualunque modifica od emendamento del presente accordo entrera' in vigore allorche' sia confermato per mezzo di uno scambio di note diplomatiche tra le due Parti contraenti.
Le modifiche alle rotte specificate nell'annesso I come pure nell'annesso II al presente accordo possono essere apportate per mezzo di accordo diretto tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.
Art. XV
Articolo XV.
L'una o l'altra Parte contraente puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente il suo desiderio di porre termine al presente accordo.
L'accordo scadra' allora dodici mesi dopo la data in cui l'altra Parte contraente ha ricevuto la notifica. Se tale notifica viene ritirata prima dello spirare di detto periodo, il presente accordo rimarra' in vigore con l'assenso dell'altra Parte contraente.
Art. XVI
Articolo XVI.
Il presente accordo entrera' in vigore dopo che entrambe le Parti contraenti abbiano rispettivamente adempiuto alle necessarie formalita' ed abbiano provveduto a darsene a tal fine reciproca comunicazione per mezzo di scambio di note diplomatiche.
FIRMATO a Pechino il giorno otto del mese di gennaio 1973, in duplice copia nelle lingue cinese, italiana ed inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
Felice SANTINI
Per il Governo
della Repubblica popolare cinese
MA JEN-HWEI
Annesso I
ANNESSO I
I. - ROTTE.
1. La rotta dei servizi convenuti operati dall'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana sara' la seguente in entrambe le direzioni:
Punti in Italia - Bucarest o Belgrado - Atene - Istanbul o Ankara - Il Cairo o Beirut - Teheran - Karachi - Nuova Delhi o Bombay - Colombo - Rangoon - Shanghai e/o Pechino - Tokyo - Punti in altri Paesi terzi in Asia.
2. La rotta dei servizi convenuti operati dall'impresa designata dal Governo della Repubblica popolare cinese sara' la seguente in entrambe le direzioni:
Punti in Cina - Karachi o Rawalpindi o Kandahar - Teheran - Ankara o Istanbul - Bucarest o Belgrado - Tirana - Atene - Il Cairo - Roma e/o Milano- - Parigi - Punti in altri Paesi terzi in Europa.
II. - FREQUENZE DEI VOLI.
L'impresa designata di ciascuna Parte contraente avra' il diritto di operare tre voli misti o merci alla settimana sulla rotta specificata. Qualora si desideri operare frequenze aggiuntive, occorrera' raggiungere un accordo attraverso consultazioni tra le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti.
III. - DIRITTO DI OMISSIONE.
Un punto o punti in terzi Paesi lungo le rotte specificate, possono, a discrezione delle imprese designate, essere omessi su uno o tutti i voli.
IV. - DIRITTI DI TRAFFICO.
L'impresa designata di ciascuna Parte contraente avra' il diritto di trasportare, tra tutti i punti di scalo sulla rotta specificata, da un lato, e il territorio dell'altra Parte contraente, dall'altro lato, traffico di passeggeri, bagaglio, merci e posta.
V. - VOLI ADDIZIONALI.
Nel caso in cui l'impresa designata di ciascuna Parte contraente desideri operare voli addizionali sulla rotta specificata, dovra' sottoporre richiesta cinque giorni prima di ciascun volo alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, e i voli potranno essere operati solo dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione.
Annesso II
ANNESSO II
Relativo alla reciproca fornitura dei servizi di navigazione,
di comunicazione, metereologiche ed altri servizi ausiliari
In applicazione delle disposizioni stabilite nell'articolo VI dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo al trasporto aereo civile ed in relazione alla reciproca fornitura dei servizi di navigazione, di comunicazione, metereologici ed altri servizi ausiliari, le due Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
I. - SERVIZIO DI INFORMAZIONI AERONAUTICHE.
Le competenti autorita' di ciascuna Parte contraente forniranno all'impresa designata dell'altra Parte contraente le seguenti informazioni aeronautiche necessarie per le operazioni degli aeromobili nei servizi convenuti nel territorio della prima Parte contraente:
1) informazioni sulla rotta aerea;
2) inFormazioni sugli aeroporti di scalo ed i loro alternati;
3) informazioni sulle comunicazioni radio e sulle assistenze alla navigazione;
4) regole del volo.
Eventuali modifiche o aggiunte alle sopramenzionate informazioni saranno inviate tempestivamente all'impresa designata dell'altra Parte contraente in forma di NOTAM. I NOTAM urgenti saranno trasmessi per mezzo di servizi di telecomunicazioni (telescrivente - radiotelescrivente ecc.) e, se necessario, direttamente per radio all'aeromobile interessato dell'impresa designata, dell'altra Parte contraente e successivamente confermati per iscritto.
Informazioni aeronautiche e NOTAM saranno forniti in inglese. Nella trasmissione dei NOTAM sara' usato il codice NOTAM di uso internazionale.
II. - SERVIZI METEREOLOGICI.
1. Per l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente, in volo dal proprio Paese verso il territorio dell'altra Parte contraente sulla rotta specificata, le competenti autorita' dell'altra Parte contraente si impegnano a tornire le seguenti informazioni metereologiche nel proprio territorio alle competenti autorita' della prima Parte contraente tre ore prima della partenza di tale aeromobile dall'ultimo punto di scalo al di fuori del territorio dell'altra Parte contraente:
1) previsioni metereologiche e bollettino metereologico dell'aeroporto di destinazione;
2) previsioni metereologiche sulla rotta dalla linea di confine all'aeroporto di destinazione;
3) previsioni metereologiche e bollettino metereologico degli alternati.
Le competenti autorita' dell'alta Parte contraente comunicheranno all'aeromobile eventuali informazioni SIGMET, occorrenti durante il volo nel territorio dell'altra Parte contraente.
2. Per l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente, in partenza dal territorio dell'altra Parte contraente sulla rotta specificata, le competenti autorita' di quest'ultima faranno del loro meglio per fornire alle competenti autorita' della prima Parte contraente, tre ore prima della partenza di tale aeromobile, le seguenti informazioni metereologiche fino al primo aeroporto di destinazione:
1) previsioni meterologiche e bollettino metereologico dell'aeroporto di partenza;
2) previsioni metereologiche sulla rotta dall'aeroporto di partenza alla linea di confine;
3) previsioni metereologiche e bollettino metereologico degli alternati.
Le competenti autorita' dell'altra Parte contraente comunicheranno all'aeromobile eventuali informazioni SIGMET, occorrenti durante il volo nel territorio dell'altra Parte contraente.
3. Nella preparazione delle informazioni metereologiche sara' usata dalle competenti autorita' di entrambe le Parti contraenti la lingua inglese in chiaro o il codice internazionale metereologico correntemente in uso.
4. La fornitura di previsioni metereologiche e di bollettini metereologici in un terzo Paese per l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente in transito in tale terzo Paese sara' curata, a seconda delle necessita', dalle competenti autorita' di detta Parte contraente con le competenti autorita' di tale terzo Paese. Le competenti autorita' dell'altra Parte contraente saranno responsabili della trasmissione di tali informazioni metereologiche.
5. Prima della partenza di ogni volo, l'ufficio metereologico dell'aeroporto di partenza fornira' le informazioni metereologiche e una cartellina delle previsioni di volo al comandante o ad un suo rappresentante. Alla fine del volo, la cartellina dovra' essere debitamente conservata per la restituzione, ad intervalli regolari, all'ufficio emittente.
III. - CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO.
1. I membri dell'equipaggio dell'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente, in volo sulla rotta specificata, dovranno avere una completa conoscenza delle procedure del controllo del traffico aereo stabilite dalle competenti Autorita' dell'altra Parte contraente e dovranno rigorosamente attenersi ad esse.
2. Prima della partenza il comandante o un suo rappresentante dovra' presentare il piano di volo che dovra' essere approvato dal servizio del controllo del traffico aereo dell'aeroporto di partenza, e il volo dovra' svolgersi secondo il piano di volo approvato.
Deviazioni dal piano di volo saranno consentite solo dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione dal servizio del controllo del traffico aereo interessato; in caso di emergenza, ove sia necessaria un'immediata deviazione dal piano di volo e non ci sia tempo sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione del servizio del controllo del traffico aereo interessato, il comandante avra' il diritto di deviare dal piano di volo e contemporaneamente dovra' notificare tale deviazione al servizio del controllo del traffico aereo interessato. Il servizio del controllo del traffico aereo interessato fara' il possibile per collaborare con il comandante il quale, tuttavia, sara' responsabile di qualsiasi conseguenza che ne derivi.
3. Prima di ciascun volo, sulla base delle notizie disponibili, il servizio del controllo del traffico aereo di ciascuna Parte contraente fornira' ai membri dell'equipaggio dell'aereo le informazioni sull'aeroporto di partenza, sull'aeroporto di primo scalo e sugli alternati lungo la rotta specificata, ivi incluse le comunicazioni radio e le assistenze alla navigazione e tutto cio' che possa essere necessario per un sicuro svolgimento del volo.
4. Il servizio del controllo del traffico aereo di una Parte contraente impartira' all'aeromobile dell'impresa designata dell'altra Parte contraente le istruzioni necessarie per la sicurezza e la regolarita' di tale volo mentre l'aeromobile si trova nel suo territorio.
5. Subordinatamente alle disposizioni stabilite nell'articolo III del presente annesso II l'impresa designata del Governo della Repubblica popolare cinese nell'esercizio dei suoi servizi aerei al di sopra del territorio italiano seguira' le rotte sottoelencate, in spazi aerei controllati:
1) rotta di entrata all'aeroporto di Roma Fiumicino da est:
UA14/G (40° 04' N - 19° 00' E) - Brindisi - Teano - Frosinone - Campagnano - Fiumicino;
2) rotta di entrata all'aeroporto di Roma Fiumicino da ovest:
Monte Bianco - Torino - Genova - Firenze - Bolsena - Campagnano - Fiumicino;
3) rotta dall'aeroporto di Roma Fiumicino verso est:
Ponza - Sorrento - Brindisi - UA14/G (40° 04' N - 19° 00' E);
4) rotta dall'aeroporto di Roma Fiumicino verso ovest:
Giglio - Elba - Torino - Monte Bianco;
5) rotta dall'aeroporto di Roma Fiumicino all'aeroporto di Milano Malpensa:
Giglio - Elba - Genova - Voghera - Malpensa;
6) rotta di entrata all'aeroporto di Milano Malpensa da ovest:
Monte Bianco - Torino - Voghera - Malpensa;
7) rotta dall'aeroporto di Milano, Malpensa verso ovest:
Romagnano - UB4/E - St. Prex;
8) rotta dall'aeroporto di Milano Malpensa all'aeroporto di Roma Fiumicino:
Saronno - Trezzo - Parma - Firenze - Bolsena - Campagnano - Fiumicino;
9) rotta di entrata all'aeroporto di Milano Malpensa da est:
UA14/G (40° 04' N - 19° 00' E) - Brindisi - Ancona - Firenze - G7A - Genova - Voghera - Malpensa;
10) rotta dall'aeroporto di Milano Malpensa verso est:
Saronno - Trezzo - Parma - G7A - Firenze - Ancona - Brindisi - UA14/G (40° 04' N - 19° 00' E).
Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo III del presente annesso II l'impresa designata del Governo della Repubblica italiana nell'esercizio dei suoi servizi aerei al di sopra del territorio cinese seguira' le rotte sottoelencate, in spazi aerei controllati:
1) rotta da ovest verso l'aeroporto di Shanghai e viceversa: 23° 28' N - 98° 53' 30" E - Lingtsang - Kunming - Sifung - Chiwei - Lingli - Wuhan - Molingliwan - Wusih - Shanghai;
2) rotta da ovest verso l'aeroporto di Pechino e viceversa: 23° 28' N - 98° 53' 30" E - Lingtsang - Kunming - Sifung - Chiwei - Lingli - Wuhan - Molingkwan - Wusih - Pihsien - Potow - Tawangchuang - Pechino;
3) rotta da est verso l'aeroporto di Shanghai e viceversa:
Shehshan - Hengsha - Lunghwa - Shanghai;
4) rotta da est verso l'aeroporto di Pechino e viceversa:
Shehshan - Hengsha - Lunghwa - Hungchiao - Wusih - Pihsien - Potow - Tawangchuang - Pechino;
5) rotta dall'aeroporto di Shanghai all'aeroporto di Pechino e viceversa: Wusih - Pihsien - Potow - Tawangchuang - Pechino.
Le competenti autorita' di ciascuna Parte contraente modificheranno tempestivamente alle competenti autorita' dell'altra Parte contraente eventuali modificazioni delle rotte sopraelencate sopra il proprio territorio ed indicheranno le rotte che dovranno essere seguite dopo tali modificazioni.
IV. - SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE E' DELLE COMUNICAZIONI RADIO.
1. La procedura della trasmissione dei messaggi tra i due Paesi ai fini dell'esercizio delle rotte specificate da parte delle imprese designate dalle due Parti contraenti sara' seguita in armonia con le disposizioni stabilite nell'addendum al presente annesso II.
2. Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte contraente nell'esercizio della rotta specificata saranno forniti nella misura piu' larga possibile degli equipaggiamenti idonei all'utilizzazione delle assistenze alla navigazione e delle comunicazioni radio predisposte dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente.
3. Gli aeromobili impiegati nell'esercizio della rotta specificata saranno equipaggiati con le frequenze radio necessarie per le comunicazioni radio con la terra e per le assistenze alla navigazione.
4. Il comandante manterra' un continuo collegamento bilaterale sulla frequenza specificata con il competente servizio del controllo del traffico aereo.
5. La lingua inglese e il codice aeronautico Q dell'uso internazionale saranno usati nelle comunicazioni radiotelefoniche terra-bordo-terra e radiotelegrafiche tra punti fissi.
V. - CONSULTAZIONI.
In caso di necessita' di consultazioni su questioni relative all'annesso II, tali consultazioni saranno effettuate tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.
Addendum
Addendum
PROCEDURA PER LA TRASMISSIONE DEI MESSAGGI
1. In considerazione della mancanza di un collegamento diretto di comunicazione tra punti fissi tra le competenti autorita' delle due Parti contraenti, i messaggi aeronautici tra le due Parti saranno trasmessi via Hong Kong.
2. Collegamenti alternativi tra punti fissi tra Kunming e Rangoon e collegamenti alternativi tra Urumuchi e Karachi potranno essere usati.
3. Nel caso in cui l'ufficio di rappresentanza dell'AlItalia in Rangoon desideri trasmettere messaggi alla C.A.A.G., il sopramenzionato collegamento tra Kunming e Rangoon potra' essere usato. L'Alitalia dovra' trattare, tuttavia, tale materia con le competenti autorita' di Burma ed ottenere la loro approvazione.
4. Per la trasmissione dei messaggi sara' adottato lo schema dell'uso internazionale.
5. Le competenti autorita' di entrambe le Parti contraenti adotteranno il tempo medio di Greenwich nella trasmissione dei messaggi.
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO