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070U0552

IT - DPR

070U0552

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970 n. 552)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 ; Convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: "Antropologia criminale". Art. 10. - Relativo alle norme sulle propedeuticita' ed esami e' modificato nel senso che l'esame di "Istituzioni di diritto privato" non deve precedere l'esame di "Diritto costituzionale". Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di "Antropologia criminale". Art. 57. - Relativo al corso di laurea in fisica - per l'indirizzo matematico - e' modificato nel senso che al penultimo comma e' inserito il seguente: "Gli insegnamenti di teoria dei campi, relativita', cibernetica e teoria dell'informazione e istituzioni di fisica nucleare sono dichiarati materie di interesse matematico per gli studenti del corso di laurea in fisica". Art. 71. - Relativo alle norme degli esami e alle propedeuticita' e' modificato nel senso che gli ultimi due commi concernenti l'esame di cultura generale per tutti i corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono soppressi. Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 22) Storia dell'agricoltura (semestrale); 23) Chimica dei prodotti usati in agricoltura (semestrale); 24) Coltivazioni da foraggio (semestrale); 25) Economia del mercato dei prodotti agricoli; 26) Sociologia rurale (semestrale); 27) Fitosociologia; 28) Entomologia forestale; 29) Metodologia sperimentale in agricoltura; 30) Tecnica delle colture irrigue (semestrale); 31) Tecnica della meccanizzazione agricola. Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti di "Alpicoltura e selvicoltura" e "Tecnica della bonifica" (costruzioni ed idraulica) sono soppressi. Al loro posto sono istituiti i seguenti insegnamenti: Agricoltura montana" (semestrale), "Selvicoltura" (semestrale), "Tecnica della bonifica e della irrigazione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 194. - IZZI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 ;
Convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: "Antropologia criminale".
Art. 10. - Relativo alle norme sulle propedeuticita' ed esami e' modificato nel senso che l'esame di "Istituzioni di diritto privato" non deve precedere l'esame di "Diritto costituzionale".
Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di "Antropologia criminale".
Art. 57. - Relativo al corso di laurea in fisica - per l'indirizzo matematico - e' modificato nel senso che al penultimo comma e' inserito il seguente: "Gli insegnamenti di teoria dei campi, relativita', cibernetica e teoria dell'informazione e istituzioni di fisica nucleare sono dichiarati materie di interesse matematico per gli studenti del corso di laurea in fisica".
Art. 71. - Relativo alle norme degli esami e alle propedeuticita' e' modificato nel senso che gli ultimi due commi concernenti l'esame di cultura generale per tutti i corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono soppressi.
Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
22) Storia dell'agricoltura (semestrale);
23) Chimica dei prodotti usati in agricoltura (semestrale);
24) Coltivazioni da foraggio (semestrale);
25) Economia del mercato dei prodotti agricoli;
26) Sociologia rurale (semestrale);
27) Fitosociologia;
28) Entomologia forestale;
29) Metodologia sperimentale in agricoltura;
30) Tecnica delle colture irrigue (semestrale);
31) Tecnica della meccanizzazione agricola.
Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti di "Alpicoltura e selvicoltura" e "Tecnica della bonifica" (costruzioni ed idraulica) sono soppressi. Al loro posto sono istituiti i seguenti insegnamenti:
Agricoltura montana" (semestrale), "Selvicoltura" (semestrale), "Tecnica della bonifica e della irrigazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 194. - IZZI
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