068U1694
068U1694
Istituzione in Volterra di un istituto tecnico femminile ed indirizzo generale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 marzo 1968 n. 1694)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento della istruzione media tecnica; Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782 , sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli istituti tecnici femminili; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Considerato che dal 1 ottobre 1961 di fatto funziona in Volterra un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale e che dalla stessa data ha cessato gradualmente di funzionare la scuola professionale femminile di Volterra; Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1961 e' istituito in Volterra un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale.
Art. 2
La scuola professionale femminile di Volterra e' gradualmente soppressa a decorrere dal 1 ottobre 1961.
Con successivo decreto interministeriale sara' provveduto alla destinazione delle dotazioni della predetta scuola professionale femminile.
Art. 3
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico femminile di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella A, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Alla istituzione di cui al precedente art. 1, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 .
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto e' stabilito nella misura di L. 35.000.000.
Art. 5
L'onere della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto grava sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 marzo 1968 SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 1. - CARUSO
Tabella A
TABELLA A
Tabella organica dell'istituto tecnico femminile di Volterra
Parte di provvedimento in formato grafico