Monitoring Gesetzessammlung

070U0337

IT - DPR

070U0337

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria "S. Giovanni Battista", con sede in Citta' Sant'Angelo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1970 n. 337)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del prefetto della provincia di Pescara, in data 15 marzo 1939, con il quale l'ospedale "S. Giovanni Battista" di Citta' Sant'Angelo, e' stato classificato "infermeria" ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Pescara, in data 6 febbraio 1970, con il quale si attesta che l'infermeria "S. Giovanni Battista" di Citta' Sant'Angelo, non e' allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 30 maggio 1907;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'infermeria "S. Giovanni Battista", con sede in Citta' Sant'Angelo (Pescara), di cui alle premesse, e' dichiarata ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Pescara;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Citta' Sant'Angelo;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 30 maggio 1907.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 6. - CARUSO
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