068U1320
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Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1969. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 dicembre 1968 n. 1320)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica; Visto l' art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370 , sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248 , concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1969 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell' art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' fissato in sedicimila unita'.
Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nello anno 1969 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell' art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica, e' fissato in centoventimila unita'.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 dicembre 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 gennaio 1969 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 123. - GRECO