068U1216
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Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168, concernente richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppe dell'esercito nell'anno 1968. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1968 n. 1216)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l' art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168 , concernente la determinazione delle aliquote di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Esercito, che, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, possono essere richiamati alle armi nell'anno 1968; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Articolo unico
Le aliquote di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1968 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell' art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell' art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , quali risultano stabilite con l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168 , sono cosi' modificate:
a) sottufficiali: sedicimila unita';
b) graduati e militari di truppa: centoventimila unita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 ottobre 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 18. - GRECO