068U1082
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Ripartizione di otto nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1968-69, con l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968 n. 1082)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1968-69, duecentoquaranta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati: nella misura del 5 per cento (e cioe' in numero di dodici) per le esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965; nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioe' in numero di sessantanove) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti; nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioe' in numero di sedici), per l'assegnazione alle facolta' e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni; per la restante parte (e cioe' in numero di centoquarantatre), per la ripartizione tra le facolta' e scuole per il normale incremento degli organici; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 12 giugno 1968, con il quale sono stati ripartiti centonovantaquattro nuovi posti di professore universitario di ruolo dei quali centotrentanove per il normale incremento degli organici e 55 per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1968/69, dalla citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1968, n. 772 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 il 12 luglio 1968, con il quale sono stati ripartiti sei nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali uno per il normale incremento degli organici e cinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1968/69, dalla citata legge n. 62; Vedute le motivate richieste delle facolta' e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma, corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione; Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre puo' essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della facolta' o scuola interessata, purche' ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 ; Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di sedici) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di dodici) destinati alle esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, si provvedera' con successivi decreti; Ravvisata l'opportunita' di procedere ad una nuova ripartizione dei posti destinati all'incremento degli organici delle facolta' e scuole ed al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Per l'anno accademico 1968-69, sono cosi' ripartiti tra le facolta' universitarie di cui appresso altri otto nuovi posti di professore universitario di ruolo dei duecentoquaranta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 :
Numero
dei posti
UNIVERSITA DI FIRENZE
Facolta di magistero:
per il raddoppiamento della cattedra di Pedagogia 1
Facolta di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di clinica
otorinolaringoiatrica................................ 1
UNIVERSITA DI GENOVA
Facolta di lettere e filosofia:
per il raddoppiamento della cattedra di storia
della filosofia...................................... 1
UNIVERSITA DI MILANO
Facolta di giurisprudenza.......................... 1
UNIVERSITA DI PAVIA
Facolta di medicina e chirurgia.................... 1
UNIVERSITA DI PISA
Facolta di agraria:
per il raddoppiamento della cattedra di agronomia
generale e coltivazioni erbacee....................... 1
UNIVERSITA DI ROMA
Facolta di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di anatomia
ed istologia patologica............................... 1
UNIVERSITA DI SIENA
Facolta di medicina e chirurgia.................... 1
Art. 2
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1968/69 saranno assegnati con separati provvedimenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 11 agosto 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 36. - GRECO